(CODICE CIVILE-art. 389)
                              Art. 389 
 
                      (Registro delle tutele). 
 
  Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice  tutelare,
sono iscritti a cura del cancelliere l'apertura e la  chiusura  della
tutela, la  nomina,  l'esonero  e  la  rimozione  del  tutore  e  del
protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e  tutti  i
provvedimenti che  portano  modificazione  nello  stato  personale  o
patrimoniale del minore. 
 
  Dell'apertura e della chiusura  della  tutela  il  cancelliere  da'
comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per
l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore.