(Convenzione - art. 279)
                            Articolo 279 
     Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici 
Gli Stati contraenti devono  giungere  alla  soluzione  di  qualsiasi
controversia  sorta  tra  di  loro  relativa  all'interpretazione  od
all'applicazione  della  presente  Convenzione  con  mezzi   pacifici
conformemente all'articolo 2, numero 3,  della  Carta  delle  Nazioni
Unite e, a tale scopo, devono  cercarne  la  soluzione  con  i  mezzi
indicati all'articolo 33, numero 1, della Carta.