Articolo 280 Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.