(Convenzione - art. 280)
                            Articolo 280 
Soluzione delle controversie  con  qualsiasi  mezzo  pacifico  scelto
                             dalle parti 
Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica  il  diritto  di
ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di
giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una
controversia tra di  loro  insorta  relativa  all'interpretazione  od
all'applicazione della presente Convenzione.