(Convenzione - art. 281)
                            Articolo 281 
Procedura da seguire nel caso in  cui  nessuna  soluzione  sia  stata
                        raggiunta dalle parti 
   1. Se gli Stati contraenti, che sono  parti  in  una  controversia
relativa  all'interpretazione  od  all'applicazione  della   presente
Convenzione,  hanno  concordato  di  cercare   la   soluzione   della
controversia con un mezzo  pacifico  di  loro  scelta,  le  procedure
previste nella presente Parte si applicano solo nel caso in  cui  non
si sia raggiunta  una  soluzione  con  il  ricorso  a  tali  mezzi  e
l'accordo tre le parti non escluda qualsiasi ulteriore procedura. 
   2. Se le parti hanno altresi' concordato un termine, il  numero  1
si applica solo a partire dalla scadenza di questo termine.