(Convenzione - art. 283)
                            Articolo 283 
                   Obbligo degli scambi di vedute 
   1. Quando tra gli Stati contraenti sorge una controversia relativa
all'interpretazione od all'applicazione della  presente  Convenzione,
le parti della controversia procedono senza indugio ad uno scambio di
vedute sulla soluzione della  controversia  attraverso  negoziati  od
altri mezzi pacifici. 
   2. Parimenti le parti procedono senza indugio ad  uno  scambio  di
vedute ogni volta che si ponga fine ad  una  procedura  di  soluzione
della controversia senza una soluzione, o quando  una  soluzione  sia
stata raggiunta e le circostanze esigono delle consultazioni sul modo
di attuare la soluzione.