(Convenzione - art. 284)
                            Articolo 284 
                            Conciliazione 
   1. Uno Stato contraente, che e' parte in una controversia relativa
all'interpretazione od all'applicazione della  presente  Convenzione,
puo' invitare l'altra parte o parti a sottoporre  la  controversia  a
conciliazione secondo la procedura prevista dall'Allegato V,  sezione
I, o secondo altra procedura di conciliazione. 
   2. Se  l'invito  e'  accettato  e  le  parti  si  accordano  sulla
procedura  di  conciliazione  da  applicare,  ciascuna   parte   puo'
sottoporre la controversia a quella procedura. 
   3. Se l'invito non e' accettato o le parti non si accordano  sulla
procedura, il procedimento di conciliazione deve ritenersi concluso. 
   4. Salvo diverso accordo tra le parti, quando una controversia  e'
stata  sottoposta  a  conciliazione,  il  procedimento  puo'   essere
concluso  solo  conformemente   alla   procedura   di   conciliazione
concordata.