Articolo 285 Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte Xl. La presente Sezione si applica a qualsiasi controversia che, ai sensi della Parte Xl, Sezione 5, deve essere risolta conformemente alle procedure previste nella presente Parte. Se un soggetto diverso da uno Stato contraente e' parte in una tale controversia, la presente Sezione si applica mutatis mutandis.