(Convenzione - art. 285)
                            Articolo 285 
Applicazione della presente Sezione alle controversie  sottoposte  ai
                        sensi della Parte Xl. 
La presente Sezione si applica a qualsiasi controversia che, ai sensi
della Parte Xl, Sezione 5, deve  essere  risolta  conformemente  alle
procedure previste nella presente Parte. Se un  soggetto  diverso  da
uno Stato contraente e' parte in una tale controversia,  la  presente
Sezione si applica mutatis mutandis.