(Allegato D-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Le  parti  di  Ministero  Pubblico  nell'istruzione  degli   affari
previsti ai numeri 2 e 3  dell'articolo  i  o  vengono  commesse  dal
Ministro di grazia, giustizia e culti ad un consigliere di Stato o ad
un  referendario,  al  quale  saranno  trasmessi  tutti  i  documenti
necessari assieme all'atto con cui si  eccita  la  giurisdizione  del
Consiglio. 
 
  La relazione e' dal presidente affidata ad un consigliere di Stato. 
 
  Sulla requisitoria del Ministero Pubblico il  Consiglio  di  Stato,
lette le scritture difensive, rimuove l'ostacolo dell'atto abusivo, o
secondo i casi lo annulla e rimette le cose nello stato precedente.