Art. 27. Le parti di Ministero Pubblico nell'istruzione degli affari previsti ai numeri 2 e 3 dell'articolo i o vengono commesse dal Ministro di grazia, giustizia e culti ad un consigliere di Stato o ad un referendario, al quale saranno trasmessi tutti i documenti necessari assieme all'atto con cui si eccita la giurisdizione del Consiglio. La relazione e' dal presidente affidata ad un consigliere di Stato. Sulla requisitoria del Ministero Pubblico il Consiglio di Stato, lette le scritture difensive, rimuove l'ostacolo dell'atto abusivo, o secondo i casi lo annulla e rimette le cose nello stato precedente.