Art. 153
                            (Il Garante)

   1.  Il  Garante  opera  in  piena  autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione.
   2.   Il   Garante  e'  organo  collegiale  costituito  da  quattro
componenti,  eletti  due  dalla  Camera dei deputati e due dal Senato
della  Repubblica  con  voto  limitato.  I componenti sono scelti tra
persone   che   assicurano   indipendenza   e  che  sono  esperti  di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
   3.  I  componenti  eleggono  nel loro ambito un presidente, il cui
voto   prevale   in  caso  di  parita'.  Eleggono  altresi'  un  vice
presidente,  che  assume  le  funzioni  del presidente in caso di sua
assenza o impedimento.
   4.  Il  presidente  e i componenti durano in carica quattro anni e
non  possono  essere  confermati  per piu' di una volta; per tutta la
durata  dell'incarico  il  presidente  e  i  componenti  non  possono
esercitare,  a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di
consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive.
   5.  All'atto  dell'accettazione  della  nomina  il  presidente e i
componenti  sono  collocati  fuori  ruolo  se dipendenti di pubbliche
amministrazioni  o magistrati in attivita' di servizio; se professori
universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni.  Il  personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
   6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente,
nel  massimo,  la  retribuzione  spettante  al primo presidente della
Corte   di   cassazione.  Ai  componenti  compete  un'indennita'  non
eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le  predette  indennita' di funzione sono determinate dall'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in
misura  tale  da  poter  essere  corrisposte  a carico degli ordinari
stanziamenti.
   7.   Alle  dipendenze  del  Garante  e'  posto  l'Ufficio  di  cui
all'articolo 156.
 
          Nota all'art. 153:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   31 marzo   1998,  n.  501
          (Regolamento  recante  nonne  per  l'organizzazione  ed  il
          funzionamento  dell'Ufficio  del  Garante per la protezione
          dei  dati  personali,  a norma dell'art. 33, comma 3, della
          legge 31 dicembre 1996, n. 675):
              "Art.  6  (Indennita'  e  rimborsi). - 1. Al presidente
          compete  un'indennita'  di  funzione pari alla retribuzione
          (segue  la  parola  "complessiva",  non  ammessa al "Visto"
          della  Corte  dei  conti)  in godimento al primo presidente
          della Corte di cassazione. L'indennita' per i componenti e'
          pari ai due terzi di quella spettante al presidente.
              2.  Al presidente ed ai componenti compete, qualora non
          siano  residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio
          e soggiorno.".