Art. 154
                               Compiti

  1.  Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante,
anche  avvalendosi  dell'Ufficio e in conformita' al presente codice,
ha il compito di:
a) controllare  se  i  trattamenti sono effettuati nel rispetto della
   disciplina  applicabile e in conformita' alla notificazione, anche
   in caso di loro cessazione;
b) esaminare  i  reclami  e  le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
   presentati   dagli   interessati   o  dalle  associazioni  che  li
   rappresentano;
c) prescrivere  anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
   necessarie  o opportune al fine di rendere il trattamento conforme
   alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare  anche  d'ufficio,  in  tutto  o  in parte, il trattamento
   illecito  o  non  corretto  dei dati o disporne il blocco ai sensi
   dell'articolo  143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti
   dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
   dell'articolo 139;
f) segnalare  al Parlamento e al Governo l'opportunita' di interventi
   normativi  richiesti dalla necessita' di tutelare i diritti di cui
   all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
   materia  di  trattamento  dei  dati  personali  e  delle  relative
   finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare   i   fatti   configurabili   come  reati  perseguibili
   d'ufficio,  dei  quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa
   delle funzioni;
l) tenere  il  registro  dei  trattamenti  formato  sulla  base delle
   notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre  annualmente  una  relazione  sull'attivita'  svolta e
   sullo stato di attuazione del presente codice, che e' trasmessa al
   Parlamento  e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a
   quello cui si riferisce.
  2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo  o  assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali
o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni,
   di  ratifica  ed  esecuzione  dei  protocolli  e  degli accordi di
   adesione  all'accordo  di  Schengen e alla relativa convenzione di
   applicazione;
b) dalla  legge  23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
   ratifica  ed  esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio
   europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
   dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
   ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica
   nel settore doganale;
d) dal  regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre
   2000,  che  istituisce  l"Eurodac" per il confronto delle impronte
   digitali  e  per  l'efficace  applicazione  della  convenzione  di
   Dublino;
e) nel  capitolo  IV  della convenzione n. 108 sulla protezione delle
   persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
   personale,  adottata  a  Strasburgo  il  28  gennaio  1981  e resa
   esecutiva  con  legge  21  febbraio  1989,  n. 98, quale autorita'
   designata   ai   fini   della  cooperazione  tra  Stati  ai  sensi
   dell'articolo 13 della convenzione medesima.
  3.   Il   Garante   coopera   con  altre  autorita'  amministrative
indipendenti  nello  svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine,
il Garante puo' anche invitare rappresentanti di un'altra autorita' a
partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di
altra  autorita',  prendendo  parte  alla discussione di argomenti di
comune  interesse;  puo'  richiedere,  altresi', la collaborazione di
personale specializzato addetto ad altra autorita'.
  4.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e ciascun ministro
consultano  il  Garante  all'atto  della  predisposizione delle norme
regolamentari  e  degli  atti amministrativi suscettibili di incidere
sulle materie disciplinate dal presente codice.
  5.  Fatti  salvi i termini piu' brevi previsti per legge, il parere
del  Garante  e' reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni   dal   ricevimento   della  richiesta.  Decorso  il  termine,
l'amministrazione  puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione
del  parere.  Quando,  per  esigenze  istruttorie,  non  puo'  essere
rispettato  il  termine  di  cui al presente comma, tale termine puo'
essere  interrotto  per  una  sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente  entro  venti  giorni  dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
  6.  Copia  dei  provvedimenti  emessi dall'autorita' giudiziaria in
relazione  a  quanto  previsto  dal  presente  codice o in materia di
criminalita'  informatica  e' trasmessa, a cura della cancelleria, al
Garante.
 
          Note all'art. 154:
              - La legge 30 settembre 1993, n. 388 reca: "Ratifica ed
          esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
          Repubblica  italiana  all'accordo di Schengen del 14 giugno
          1985  tra  i  Governi degli Stati dell'Unione economica del
          Benelux,  della  Repubblica  federale  di  Germania e della
          Repubblica  francese relativo all'eliminazione graduale dei
          controlli  alle  frontiere  comuni,  con  due dichiarazioni
          comuni;   b)  dell'accordo  di  adesione  della  Repubblica
          italiana   alla   convenzione   del   19 giugno   1990   di
          applicazione  del  summenzionato  accordo  di Schengen, con
          allegate  due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della
          Francia,  nonche'  la convenzione, il relativo atto finale,
          con  annessi  l'atto  finale,  il  processo  verbale  e  la
          dichiarazione  comune  dei  Ministri  e  Segretari di Stato
          firmati  in  occasione della firma della citata convenzione
          del   1990,   e   la  dichiarazione  comune  relativa  agli
          articoli 2  e  3 dell'accordo di adesione summenzionato; c)
          dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
          Governo  della Repubblica francese relativo agli articoli 2
          e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati
          a Parigi il 27 novembre 1990.".
              - La  legge  23 marzo  1998,  n.  93 reca: "Ratifica ed
          esecuzione  della  convenzione  basata  sull'art.  K.3  del
          trattato  sull'Unione  europea  che  istituisce  un Ufficio
          europeo   di  polizia  (EUROPOL),  con  allegati,  fatta  a
          Bruxelles  il  26 luglio 1995, ed il protocollo concernente
          l'interpretazione,  in  via  pregiudiziale,  della medesima
          convenzione,  da  parte  della  Corte  di  giustizia  delle
          Comunita'  europee, con dichiarazione, fatto a Bruxelles il
          24 luglio 1996.".
              - Il  regolamento  (Ce)  n.  515/97  del  Consiglio del
          13 marzo  1997 reca disposizioni sulla mutua assistenza tra
          le  autorita'  amministrative  degli  Stati  membri  e alla
          collaborazione  tra  queste e la Commissione per assicurare
          la   corretta   applicazione  delle  normative  doganale  e
          agricola.
              - La  legge  30 luglio  1998, n. 291 reca: "Ratifica ed
          esecuzione della convenzione elaborata in base all'art. K.3
          del  trattato sull'Unione europea sull'uso dell'informatica
          nel  settore  doganale,  fatta  a  Bruxelles  il  26 luglio
          1995.".
              - Il   regolamento  (Ce)  n.  2725/2000  del  Consiglio
          dell'11 dicembre   2000   istituisce   l'"Eurodac"  per  il
          confronto    delle   impronte   digitali   per   l'efficace
          applicazione della convenzione di Dublino.
              - La  legge  21 febbraio 1989, n. 98 reca: "Ratifica ed
          esecuzione  della Convenzione n. 108 sulla protezione delle
          persone  rispetto  al  trattamento automatizzato di dati di
          carattere  personale,  adottata  a Strasburgo il 28 gennaio
          1981.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del capitolo IV
          (Assistenza  reciproca)  della  Convenzione  n.  108  sulla
          protezione    delle   persone   rispetto   al   trattamento
          automatizzato di dati di carattere personale:
              "Art.  13 (Cooperazione tra le parti). - 1. Le Parti si
          impegnano    ad   accordarsi   assistenza   reciproca   per
          l'attuazione della presente convenzione.
              2. A tal fine:
                a) ogni  Parte  designa  una  o piu' autorita' di cui
          comunica  nome  ed  indirizzo  al  Segretario  Generale del
          Consiglio d'Europa;
                b) ogni  Parte  che  abbia  designato  piu' autorita'
          indica  nella  comunicazione  di cui al comma precedente la
          competenza di ciascuna di esse.
              3.  Una autorita' designata da una Parte, su domanda di
          una autorita' designata da un'altra Parte:
                a) fornira'  le informazioni sul suo diritto e la sua
          pratica amministrativa in materia di protezione dati;
                b) adottera', conformemente al suo diritto interno ed
          ai  soli fini della protezione della vita privata, tutte le
          misure  adeguate per fornire informazioni di fatto relative
          ad  una data elaborazione effettuata sul suo territorio, ad
          eccezione  tuttavia dei dati di carattere personale oggetto
          di tale elaborazione.".