Art. 188
                Navi da pesca: norme tecniche radionavali
    1.  Le  navi  destinate alla pesca marittima devono essere munite
delle  stazioni  e  degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a
seconda  del  tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda,
dalla vigente normativa internazionale e nazionale.