Art. 190
              Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
    1.  Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le societa'
di  gestione di cui all'articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei
schemi  contrattuali,  nel  rispetto delle normative internazionali e
nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.