Art. 192
                        Disposizioni applicabili
    1.  In  quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle
stazioni  radioelettriche  a  bordo  delle  navi destinate alla pesca
marittima  si  applicano  le  disposizioni relative all'esercizio dei
servizi  radioelettrici  sulle  navi, di cui al Capo III del presente
Titolo.