Art. 132. 
 
                         Obbligo a contrarre 
 
  1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le
condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo  di  stabilire
preventivamente per ogni rischio  derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore e  dei  natanti,  le  proposte  per  l'assicurazione
obbligatoria che sono loro  presentate,  fatta  salva  la  necessaria
verifica della correttezza  dei  dati  risultanti  dall'attestato  di
rischio, nonche' dell'identita' del  contraente  e  dell'intestatario
del veicolo, se persona diversa. 
  2.   Le   imprese   di   assicurazione   possono   richiedere   che
l'autorizzazione  sia  limitata,  ai  fini   dell'assolvimento   agli
obblighi  derivanti  dal  comma  1,   ai   rischi   derivanti   dalla
circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti. 
  3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche  all'osservanza
dell'obbligo  a  contrarre  di  cui  al  comma  1,  le   imprese   di
assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico
registro  automobilistico  ed  all'archivio  nazionale  dei   veicoli
previsto dal codice della  strada  secondo  condizioni  economiche  e
tecniche strettamente correlate ai  costi  del  servizio  erogato  in
ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito
delle   attivita'   di   prevenzione   e   contrasto   delle    frodi
nell'assicurazione  obbligatoria.  Con  decreto  del  Ministro  delle
attivita'   produttive,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione.