Art. 135. 
 
                         Banca dati sinistri 
 
  1. Allo  scopo  di  rendere  piu'  efficace  la  prevenzione  e  il
contrasto   di   comportamenti   fraudolenti   nel   settore    delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a  motore  immatricolati  in
Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati  dei  sinistri  ad
essi relativi. 
  2. Le imprese  sono  tenute  a  comunicare  i  dati  riguardanti  i
sinistri dei propri assicurati, secondo le  modalita'  stabilite  con
regolamento adottato dall'ISVAP. I  dati  relativi  alle  imprese  di
assicurazione che operano nel territorio della Repubblica  in  regime
di libera prestazione dei servizi o in regime  di  stabilimento  sono
richiesti dall'ISVAP alle rispettive  autorita'  di  vigilanza  degli
Stati membri interessati. 
  3. Le procedure di organizzazione e di  funzionamento,  nonche'  le
condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite
dall'ISVAP, con regolamento, secondo  quanto  previsto  dall'articolo
120 del codice in materia di protezione dei dati personali. 
 
          Nota all'art. 135: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  120  del  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  (pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  luglio   2003,   n.   174,   S.O.)
          concernente: «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
          personali»: 
              «Art. 120 (Sinistri). - 1. L'Istituto per la  vigilanza
          sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
          (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure  e
          le modalita' di  funzionamento  della  banca  di  dati  dei
          sinistri istituita per la prevenzione  e  il  contrasto  di
          comportamenti fraudolenti nel settore  delle  assicurazioni
          obbligatorie  per  i  veicoli  a  motore  immatricolati  in
          Italia,   stabilisce   le   modalita'   di   accesso   alle
          informazioni raccolte  dalla  banca  dati  per  gli  organi
          giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
          materia  di  prevenzione  e  contrasto   di   comportamenti
          fraudolenti nel settore delle  assicurazioni  obbligatorie,
          nonche'  le  modalita'  e  i  limiti  per  l'accesso   alle
          informazioni da parte delle imprese di assicurazione. 
              2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
          al comma 1  dei  dati  personali  sono  consentiti  per  lo
          svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma. 
              3. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 5-quater,  del
          decreto-legge  28  marzo  2000,  n.  70,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  26  maggio  2000,  n.  137,  e
          successive modificazioni.».