Art. 136. 
 
          Funzioni del Ministero delle attivita' produttive 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  delle  funzioni  del
Ministero delle attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a  comunicare
al Ministero dati,  informazioni  e  notizie  relativi  alle  tariffe
dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'    civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito  presso  il
Ministero delle  attivita'  produttive  un  comitato  di  esperti  in
materia di assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,  con
il  compito  di  osservare  l'andamento  degli  incrementi  tariffari
praticati dalle imprese  di  assicurazione  operanti  nel  territorio
della Repubblica, valutando in particolare le  differenze  tariffarie
applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche  in  quale
misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel
corso dell'anno non abbiano denunciato  incidenti.  Con  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive, e' disciplinata la  costituzione
e il funzionamento del comitato di esperti,  fermo  restando  che  ai
predetti esperti non  puo'  essere  attribuita  alcuna  indennita'  o
emolumento comunque denominato. 
  3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti
e della realizzazione di un sistema di  monitoraggio  permanente  sui
premi relativi all'assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e'  autorizzato  a
stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica
e a co-finanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con  decreto
del Ministro delle attivita' produttive, programmi di informazione  e
orientamento rivolti agli utenti dei  servizi  assicurativi  promossi
dalle associazioni dei consumatori e degli  utenti,  a  valere  sulle
disponibilita' finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla  legge
istitutiva.