Art. 281
                             Alloggi ASI

1.  Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279 sono
assegnati  al  personale  dipendente  cui sono affidati incarichi che
richiedono l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio.
2.  Con  il  regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base
alle  esigenze  operative  con  uniforme  indirizzo  interforze,  gli
incarichi  che  per  necessita'  funzionali richiedono l'assegnazione
dell'alloggio di servizio.
3.  La  concessione  decade con la cessazione dell'incarico dal quale
l'utente trae titolo.