Art. 281 Alloggi ASI 1. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 279 sono assegnati al personale dipendente cui sono affidati incarichi che richiedono l'obbligo di abitare presso la localita' di servizio. 2. Con il regolamento il Ministro della difesa stabilisce, in base alle esigenze operative con uniforme indirizzo interforze, gli incarichi che per necessita' funzionali richiedono l'assegnazione dell'alloggio di servizio. 3. La concessione decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo.