Art. 286 
                      Determinazione dei canoni 
 
1. Il regolamento fissa i criteri per la determinazione dei canoni di
concessione, sulla  base  delle  disposizioni  di  legge  vigenti  in
materia di  determinazione  dell'equo  canone;  su  tali  criteri  e'
acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze. Il canone  e'
aggiornato, annualmente,  in  misura  pari  al  75  per  cento  della
variazione   accertata   dall'Istituto   nazionale   di    statistica
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli  operai  e
impiegati,  verificatasi  nell'anno  precedente,  con   decreto   del
Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze. 
2. Ferma restando la gratuita' degli  alloggi  di  cui  al  comma  1,
lettera a), dell'articolo 279, e l'esclusione di  quelli  di  cui  al
comma 1,  lettera  b),  del  medesimo  articolo,  il  cui  canone  e'
determinato dal  Ministro  della  difesa  con  il  regolamento,  alla
concessione di alloggi  costituenti  il  patrimonio  abitativo  della
difesa si applica un canone determinato ai sensi del comma 1, ovvero,
se piu' favorevole all'utente, un  canone  pari  a  quello  derivante
dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. 
3. Agli utenti non  aventi  titolo  alla  concessione  dell'alloggio,
fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio,  e'  applicato,
anche se in regime di proroga, un canone  pari  a  quello  risultante
dalla normativa sull'equo canone maggiorato del venti per  cento  per
un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino  a  euro
30.987,00 e del cinquanta  per  cento  per  un  reddito  lordo  annuo
complessivo   del   nucleo    familiare    oltre    detto    importo.
L'amministrazione della difesa  ha  facolta'  di  concedere  proroghe
temporanee secondo le modalita' definite con il regolamento. 
4.  Agli  utenti,  che  si  trovano  nelle  condizioni  eventualmente
previste dal decreto ministeriale di cui all'articolo 306,  comma  2,
si applica  un  canone  pari  a  quello  risultante  dalla  normativa
sull'equo canone senza maggiorazioni.