Art. 292
Assegnazione  provvisoria di alloggi di servizio a personale di Forze
                            armate estere

1.  Per  sopperire  a  temporanee  esigenze organizzative dei comandi
internazionali   operanti   nel   territorio  nazionale  e'  facolta'
dell'amministrazione   della  difesa  assegnare  temporaneamente  gli
alloggi  di  cui  alla presente sezione, alle medesime condizioni ivi
previste  e  fatte  salve  le prioritarie esigenze delle Forze armate
nazionali,  a  personale appartenente a Forze armate estere impiegato
presso i predetti comandi.