Art. 398 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
1. Il presente capo, al fine di assicurare la mobilita' del personale
militare e civile  e  le  esigenze  alloggiative  di  tale  personale
finalizzate all'operativita' dello strumento militare  derivanti  dal
nuovo modello organizzativo delle Forze armate, disciplina: 
a)   le   funzioni   e   i   procedimenti   amministrativi   relativi
all'attuazione del programma pluriennale, previsto dall'articolo  297
del codice, per la costruzione, l'acquisto e la  ristrutturazione  di
alloggi di servizio del Ministero della difesa; 
b) la costruzione degli alloggi di  servizio  con  lo  strumento  dei
lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
in seguito definito, nel presente capo, codice degli appalti, nonche'
la realizzazione, l'acquisizione e la ristrutturazione di alloggi  di
servizio  attraverso  altre  forme  negoziali  previste  dal  diritto
privato; 
c)  l'alienazione  della  proprieta',  dell'usufrutto  e  della  nuda
proprieta' di alloggi di servizio del Ministero della difesa non piu'
funzionali alle esigenze istituzionali, in applicazione dell'articolo
306, comma 3, del codice. 
2. Gli alloggi di servizio,  di  cui  al  programma  infrastrutturale
previsto dal comma 1, sono assegnati: 
a) al personale militare in servizio permanente; 
b) al personale civile del Ministero della difesa  con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato. 
3. Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale  disciplina
in materia di alloggi di servizio prevista dalla Sezione II del  Capo
II del presente Titolo, il presente capo  si  applica  con  esclusivo
riferimento  agli  interventi  previsti  per  la  pianificazione,  la
realizzazione e l'assegnazione  degli  alloggi  con  possibilita'  di
opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 297, comma 2,  lettera
c),  del  codice,  nella  presente  sezione  denominati  «alloggi   a
riscatto», nonche' alla  vendita  con  il  sistema  d'asta,  regolata
dall'articolo 405. 
4. Il Ministero della difesa puo' stipulare apposite convenzioni  con
l'Agenzia del demanio relativamente alle attivita' disciplinate dagli
articoli 402, comma 11, 403, comma 5, 404, commi 18 e 21, 405,  comma
3, e 407, al fine di regolamentare i tempi, le modalita' e i  termini
di attuazione delle attivita' medesime.  Il  Ministero  della  difesa
puo'  stipulare  altresi'  apposite  convenzioni  con  l'Agenzia  del
territorio relativamente alle attivita' di supervisione e  consulenza
sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 404, comma 18. 
 
 
          Note all'art. 398: 
          - Per il decreto legislativo 12  aprile  2006  n.  163,  si
          vedano le note all'articolo 22.