Art. 398 Oggetto e finalita' 1. Il presente capo, al fine di assicurare la mobilita' del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operativita' dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, disciplina: a) le funzioni e i procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del programma pluriennale, previsto dall'articolo 297 del codice, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio del Ministero della difesa; b) la costruzione degli alloggi di servizio con lo strumento dei lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in seguito definito, nel presente capo, codice degli appalti, nonche' la realizzazione, l'acquisizione e la ristrutturazione di alloggi di servizio attraverso altre forme negoziali previste dal diritto privato; c) l'alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda proprieta' di alloggi di servizio del Ministero della difesa non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, in applicazione dell'articolo 306, comma 3, del codice. 2. Gli alloggi di servizio, di cui al programma infrastrutturale previsto dal comma 1, sono assegnati: a) al personale militare in servizio permanente; b) al personale civile del Ministero della difesa con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 3. Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dalla Sezione II del Capo II del presente Titolo, il presente capo si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilita' di opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 297, comma 2, lettera c), del codice, nella presente sezione denominati «alloggi a riscatto», nonche' alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'articolo 405. 4. Il Ministero della difesa puo' stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio relativamente alle attivita' disciplinate dagli articoli 402, comma 11, 403, comma 5, 404, commi 18 e 21, 405, comma 3, e 407, al fine di regolamentare i tempi, le modalita' e i termini di attuazione delle attivita' medesime. Il Ministero della difesa puo' stipulare altresi' apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attivita' di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 404, comma 18.
Note all'art. 398: - Per il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, si vedano le note all'articolo 22.