Art. 399 
 
                  Categorie di alloggi di servizio 
 
1. Le norme del presente capo disciplinano le seguenti  categorie  di
alloggi di servizio, la cui costruzione, acquisto o  ristrutturazione
sono previsti nel programma  infrastrutturale,  di  cui  all'articolo
398, comma 1, lettera a): 
a) prima categoria: alloggi assegnati al personale per il periodo  di
tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio che  richiedono
la costante presenza del titolare nella localita' in cui si trova  la
sede  di  servizio  per  il  soddisfacimento  della  funzionalita'  e
sicurezza  del  servizio  medesimo.  Tali  alloggi  rientrano   nella
tipologia di cui all'articolo 313, comma 1, lettere a), b) e c); 
b) seconda categoria: alloggi assegnati per una durata determinata  e
rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative.  Tali
alloggi rientrano nella tipologia di cui all'articolo 313,  comma  1,
lettere d), e), f) e g), e comprendono  quelli  di  cui  all'articolo
401, comma 2; 
c) terza categoria: alloggi assegnati con possibilita' di opzione  di
acquisto  mediante  riscatto,  i  quali  rientrano  nella   tipologia
disciplinata dal presente capo. 
2. Gli alloggi  realizzati  o  acquisiti  nell'ambito  del  programma
pluriennale di cui all'articolo 398,  comma  1,  insistenti  su  aree
ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti
a  loro  diretto  e  funzionale   servizio,   sono   considerati   in
applicazione dell'articolo 231, comma 4, del  codice,  infrastrutture
militari e come tali opere destinate alla difesa nazionale. 
3. I criteri per la determinazione dei canoni  di  concessione  degli
alloggi di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  sono  determinati  con
decreti del  Ministro  della  difesa  adottati  di  concerto  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Per gli  alloggi  condotti,  anche  in
regime  di  proroga,  da  utenti  che  hanno  perso  il  titolo  alla
concessione, lo stesso  canone,  nelle  more  del  rilascio  anche  a
seguito di provvedimento di  recupero  forzoso,  e'  determinato  con
decreto del Ministero della difesa adottato di intesa  con  l'Agenzia
del demanio sulla base dei prezzi di  libero  mercato,  tenuto  conto
dell'ubicazione, della tipologia e della vetusta' dell'alloggio.