Art. 400 
 
                   Programmazione degli interventi 
 
1. Gli  Stati  maggiori  delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del  quadro  dei
bisogni e  delle  esigenze,  individuate  nell'ambito  del  programma
pluriennale, elaborano la programmazione  degli  interventi,  con  il
supporto di studi di fattibilita' redatti  dagli  organi  tecnici  di
Forza armata.