Art. 401 
 
Alloggi assegnati al personale che svolge  particolari  incarichi  di
servizio e alloggi assegnati per una durata determinata  rinnovabile,
         in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative 
 
1. Il Ministero della difesa realizza nuovi  alloggi  di  servizio  o
procede  all'acquisizione  a  vario  titolo  degli  stessi   o   alla
ristrutturazione degli alloggi esistenti, appartenenti alle categorie
di cui all'articolo 399, comma 1, lettere a) e b), mediante: 
a) specifiche assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio; 
b) introiti derivanti dalla vendita degli alloggi del Ministero della
difesa, ritenuti non piu' funzionali per  le  esigenze  istituzionali
delle Forze armate, dichiarati alienabili ai sensi dell'articolo 403; 
c) lo strumento dei lavori pubblici di cui al codice degli appalti, e
in particolare  con  applicazione  del  disposto  dell'articolo  143,
nonche' delle procedure di cui  all'articolo  153  del  codice  degli
appalti e con le modalita' previste dal decreto del Presidente  della
Repubblica n. 170 del 2005. L'Amministrazione della difesa prevede la
possibilita' di cessione all'appaltatore, a titolo di prezzo, di beni
immobili in uso non piu' necessari ai fini  istituzionali.  Ai  sensi
dell'articolo 297, comma 3, del codice, i  canoni  degli  alloggi  di
servizio realizzati mediante l'istituto della concessione  di  lavori
pubblici sono direttamente e interamente versati al concessionario al
fine del perseguimento  dell'equilibrio  economico-finanziario  degli
investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del  codice  degli
appalti; 
d) appalto per l'esecuzione dei lavori mediante la cessione  di  beni
immobili, non piu' utili ai fini istituzionali, a titolo  di  prezzo,
di cui  all'articolo  143,  comma  5,  del  codice  degli  appalti  e
dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n.  170
del 2005; 
e) accordi di cui all'articolo 3, comma 15-bis del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410 e di cui all'articolo 307, commi da 2 a 7,  del
codice. Tali accordi prevedono, quale corrispettivo della cessione di
beni in uso al Ministero della difesa, l'acquisizione di  alloggi  di
servizio; 
f) altre forme negoziali previste dal diritto privato. 
2. Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1, lettera  f),
puo' altresi' procedere alla stipula di atti negoziali  con  soggetti
pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie  spese  e
senza oneri per l'Amministrazione, su  aree  a  essi  appartenenti  e
contestualmente cedute in proprieta' all'Amministrazione, alloggi  da
alienare,  unitamente  al  diritto  di   superficie,   al   personale
dipendente dal Ministero della difesa e da  questi  individuato,  con
vincolo di destinazione ad alloggio di  servizio  da  trascrivere  ai
sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata massima
di novanta anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono  nella
piena  proprieta'  e  disponibilita'   dell'Amministrazione.   L'atto
negoziale comprende un disciplinare contenente le seguenti previsioni
minime: condizioni e  modalita'  di  acquisto,  locazione  e  vendita
successiva dell'alloggio, previo assenso  dell'Amministrazione  della
difesa; criteri per la formazione della graduatoria di individuazione
degli assegnatari degli alloggi, in  caso  di  domande  eccedenti  le
unita' abitative realizzate; criteri di determinazione del prezzo  di
acquisto, vendita successiva  e  locazione  delle  unita'  abitative;
divieto di vendita e locazione degli alloggi prima della scadenza del
quinto anno dalla data di acquisto e, comunque,  a  soggetti  diversi
dal personale in  servizio  nell'Amministrazione  della  difesa.  Gli
obblighi e i divieti posti a carico dell'acquirente operano anche nei
confronti del coniuge o convivente  superstite,  dei  figli  e  degli
eredi dell'acquirente stesso. 
 
          Note all'art. 401: 
          - Il testo degli artt. 143 e 153 del citato d. lgs. n.  163
          del 2006 e' il seguente: 
          «Art. 143  (Caratteristiche  delle  concessioni  di  lavori
          pubblici). - 1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di
          regola,  ad  oggetto  la   progettazione   definitiva,   la
          progettazione esecutiva e l'esecuzione di opere pubbliche o
          di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e
          direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale
          ed economica. 
          2. Qualora la stazione  appaltante  disponga  del  progetto
          definitivo ed esecutivo, ovvero  del  progetto  definitivo,
          l'oggetto  della  concessione,  quanto   alle   prestazioni
          progettuali,  puo'  essere  circoscritto  al  completamento
          della progettazione, ovvero alla revisione della  medesima,
          da parte del concessionario. 
          3.  La  controprestazione  a  favore   del   concessionario
          consiste, di regola,  unicamente  nel  diritto  di  gestire
          funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori
          realizzati. 
          4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in  sede  di
          gara anche  un  prezzo,  qualora  al  concessionario  venga
          imposto di praticare  nei  confronti  degli  utenti  prezzi
          inferiori a quelli corrispondenti alla remunerazione  degli
          investimenti  e  alla  somma  del  costo  del  servizio   e
          dell'ordinario  utile  di  impresa,  ovvero   qualora   sia
          necessario assicurare al  concessionario  il  perseguimento
          dell'equilibrio economico - finanziario degli  investimenti
          e della connessa gestione in relazione  alla  qualita'  del
          servizio da prestare. Nella determinazione  del  prezzo  si
          tiene conto della eventuale prestazione di beni  e  servizi
          da  parte   del   concessionario   allo   stesso   soggetto
          aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
          previsioni del bando di gara. 
          5. A titolo di prezzo,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
          possono cedere in proprieta' o in diritto di godimento beni
          immobili  nella  propria  disponibilita',  o   allo   scopo
          espropriati,  la  cui  utilizzazione  sia   strumentale   o
          connessa all'opera da affidare in concessione, nonche' beni
          immobili che non assolvono piu'  a  funzioni  di  interesse
          pubblico, gia' indicate nel programma di  cui  all'articolo
          128. Si applica l'articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12. 
          6. La concessione ha  di  regola  durata  non  superiore  a
          trenta anni. 
          7. L'offerta e  il  contratto  devono  contenere  il  piano
          economico - finanziario di copertura degli  investimenti  e
          della  connessa  gestione  per   tutto   l'arco   temporale
          prescelto e devono prevedere la specificazione  del  valore
          residuo  al  netto  degli  ammortamenti  annuali,   nonche'
          l'eventuale   valore    residuo    dell'investimento    non
          ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo
          un corrispettivo per tale valore residuo. 
          8.  La  stazione  appaltante,  al  fine  di  assicurare  il
          perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli
          investimenti del  concessionario,  puo'  stabilire  che  la
          concessione abbia  una  durata  superiore  a  trenta  anni,
          tenendo  conto  del  rendimento  della  concessione,  della
          percentuale del prezzo di cui  ai  commi  4  e  5  rispetto
          all'importo totale dei lavori, e dei rischi  connessi  alle
          modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti  e  le
          condizioni di base che determinano  l'equilibrio  economico
          - finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
          da   richiamare   nelle   premesse   del   contratto,    ne
          costituiscono parte  integrante.  Le  variazioni  apportate
          dalla stazione appaltante a detti presupposti o  condizioni
          di base, nonche' le norme legislative e  regolamentari  che
          stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove  condizioni
          per l'esercizio delle attivita' previste nella concessione,
          quando determinano una modifica dell'equilibrio del  piano,
          comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante
          rideterminazione  delle  nuove  condizioni  di  equilibrio,
          anche tramite la proroga  del  termine  di  scadenza  delle
          concessioni.  In  mancanza  della  predetta  revisione   il
          concessionario puo' recedere dal contratto. Nel caso in cui
          le variazioni apportate o le  nuove  condizioni  introdotte
          risultino  piu'  favorevoli   delle   precedenti   per   il
          concessionario,  la  revisione  del  piano  dovra'   essere
          effettuata a favore del concedente. 
          9. Le amministrazioni aggiudicatrici  possono  affidare  in
          concessione  opere  destinate  alla  utilizzazione  diretta
          della pubblica amministrazione, in quanto  funzionali  alla
          gestione di servizi pubblici,  a  condizione  che  resti  a
          carico del concessionario  l'alea  economico  - finanziaria
          della gestione dell'opera. 
          10. Il concessionario partecipa alla conferenza di  servizi
          finalizzata all'esame e all'approvazione  dei  progetti  di
          loro  competenza,  senza  diritto  di  voto.  Resta   ferma
          l'applicazione dell'articolo  14-quinquies  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.». 
          «Art. 153 (Finanza di progetto). - 1. Per la  realizzazione
          di lavori  pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita',
          inseriti  nella  programmazione  triennale  e   nell'elenco
          annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti  di
          programmazione formalmente  approvati  dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla   base   della   normativa   vigente,
          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa
          all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo
          143, affidare una concessione ponendo a base  di  gara  uno
          studio di fattibilita', mediante pubblicazione di un  bando
          finalizzato alla presentazione di offerte  che  contemplino
          l'utilizzo di risorse totalmente o  parzialmente  a  carico
          dei soggetti proponenti. 
          2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita'  di  cui
          all'articolo 66 ovvero di  cui  all'articolo  122,  secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo  studio  di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19. 
          3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144,
          specifica: a) che l'amministrazione  aggiudicatrice  ha  la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente
          intervenute in fase di approvazione del progetto e  che  in
          tal caso la concessione e' aggiudicata  al  promotore  solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano  economico-finanziario;  b)
          che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore
          di   apportare   modifiche   al    progetto    preliminare,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al  progetto   preliminare
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
          4. Le amministrazioni aggiudicatrici  valutano  le  offerte
          presentate con il criterio dell'offerta economicamente piu'
          vantaggiosa di cui all'articolo 83. 
          5. Oltre a quanto previsto dall'articolo  83  per  il  caso
          delle concessioni, l'esame delle proposte  e'  esteso  agli
          aspetti relativi alla  qualita'  del  progetto  preliminare
          presentato, al valore economico e finanziario del  piano  e
          al contenuto della bozza di convenzione. 
          6.  Il  bando  indica  i  criteri,  secondo   l'ordine   di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. 
          7. Il disciplinare di gara,  richiamato  espressamente  nel
          bando,  indica,   in   particolare,   l'ubicazione   e   la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
          8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in  possesso
          dei   requisiti   previsti   dal   regolamento    per    il
          concessionario  anche  associando  o   consorziando   altri
          soggetti, fermi restando i requisiti  di  cui  all'articolo
          38. 
          9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una
          bozza  di  convenzione,  un   piano   economico-finanziario
          asseverato da una banca  nonche'  la  specificazione  delle
          caratteristiche  del  servizio   e   della   gestione;   il
          regolamento detta indicazioni per chiarire e  agevolare  le
          attivita' di asseverazione ai fini della valutazione  degli
          elementi    economici    e     finanziari.     Il     piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo
          anche  dei  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
          all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non  puo'
          superare il 2,5 per  cento  del  valore  dell'investimento,
          come desumibile dallo studio di fattibilita' posto  a  base
          di gara. 
          10. L'amministrazione aggiudicatrice: a) prende in esame le
          offerte che sono pervenute nei termini indicati nel  bando;
          b) redige una graduatoria e nomina  promotore  il  soggetto
          che ha  presentato  la  migliore  offerta;  la  nomina  del
          promotore puo' aver luogo anche in  presenza  di  una  sola
          offerta; c) pone in approvazione  il  progetto  preliminare
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'articolo 97.  In  tale  fase  e'  onere  del  promotore
          procedere alle modifiche  progettuali  necessarie  ai  fini
          dell'approvazione  del  progetto,  nonche'  a   tutti   gli
          adempimenti di legge anche ai  fini  della  valutazione  di
          impatto ambientale, senza che cio' comporti alcun  compenso
          aggiuntivo, ne' incremento delle  spese  sostenute  per  la
          predisposizione   delle   offerte   indicate   nel    piano
          finanziario;  d)  quando  il  progetto  non  necessita   di
          modifiche progettuali, procede  direttamente  alla  stipula
          della concessione; e) qualora il promotore non  accetti  di
          modificare  il  progetto,   ha   facolta'   di   richiedere
          progressivamente ai concorrenti successivi  in  graduatoria
          l'accettazione delle modifiche al progetto  presentato  dal
          promotore alle stesse condizioni proposte  al  promotore  e
          non accettate dallo stesso. 
          11. La  stipulazione  del  contratto  di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          preliminare   e   della   accettazione   delle    modifiche
          progettuali da parte  del  promotore,  ovvero  del  diverso
          concorrente aggiudicatario. 
          12.  Nel  caso  in   cui   risulti   aggiudicatario   della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
          13.  Le  offerte  sono  corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'articolo 75 e  da  un'ulteriore  cauzione  fissata  dal
          bando  in  misura  pari  al  2,5  per  cento   del   valore
          dell'investimento,  come   desumibile   dallo   studio   di
          fattibilita'  posto   a   base   di   gara.   Il   soggetto
          aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione  definitiva
          di   cui   all'articolo   113.   Dalla   data   di   inizio
          dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
          dovuta una cauzione a garanzia  delle  penali  relative  al
          mancato  o  inesatto  adempimento  di  tutti  gli  obblighi
          contrattuali  relativi   alla   gestione   dell'opera,   da
          prestarsi nella misura del 10 per  cento  del  costo  annuo
          operativo  di  esercizio  e  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
          14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
          327, e successive modificazioni. 
          15. Le amministrazioni aggiudicatrici,  ferme  restando  le
          disposizioni relative al contenuto del bando  previste  dal
          comma 3, primo periodo, possono, in  alternativa  a  quanto
          prescritto dal comma 3, lettere a)  e  b),  procedere  come
          segue: a) pubblicare un bando precisando che  la  procedura
          non comporta l'aggiudicazione al  promotore  prescelto,  ma
          l'attribuzione allo stesso del diritto di essere  preferito
          al migliore offerente individuato con le modalita'  di  cui
          alle  successive  lettere  del  presente  comma,   ove   il
          promotore prescelto intenda adeguare la propria  offerta  a
          quella  ritenuta  piu'  vantaggiosa;  b)  provvedere   alla
          approvazione del progetto  preliminare  in  conformita'  al
          comma 10,  lettera  c);  c)  bandire  una  nuova  procedura
          selettiva, ponendo a base di gara il  progetto  preliminare
          approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte
          dal promotore, con il criterio della offerta economicamente
          piu' vantaggiosa; d) ove non siano state presentate offerte
          valutate economicamente piu' vantaggiose rispetto a  quella
          del promotore, il contratto e' aggiudicato a  quest'ultimo;
          e) ove siano state presentate una o piu'  offerte  valutate
          economicamente piu' vantaggiose  di  quella  del  promotore
          posta  a   base   di   gara,   quest'ultimo   puo',   entro
          quarantacinque       giorni       dalla       comunicazione
          dell'amministrazione aggiudicatrice,  adeguare  la  propria
          proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il
          contratto. In questo caso l'amministrazione  aggiudicatrice
          rimborsa al migliore offerente, a spese del  promotore,  le
          spese sostenute per  la  partecipazione  alla  gara,  nella
          misura massima di cui al comma 9, terzo periodo; f) ove  il
          promotore non adegui nel termine indicato  alla  precedente
          lettera  e)  la  propria  proposta  a  quella  del  miglior
          offerente   individuato   in    gara,    quest'ultimo    e'
          aggiudicatario   del    contratto    e    l'amministrazione
          aggiudicatrice   rimborsa    al    promotore,    a    spese
          dell'aggiudicatario,  le  spese  sostenute   nella   misura
          massima di cui  al  comma  9,  terzo  periodo.  Qualora  le
          amministrazioni   aggiudicatrici   si    avvalgano    delle
          disposizioni del presente comma, non si applicano il  comma
          10, lettere d), e), il  comma  11  e  il  comma  12,  ferma
          restando l'applicazione degli altri commi che precedono. 
          16. In relazione  a  ciascun  lavoro  inserito  nell'elenco
          annuale di cui al comma 1, per il quale le  amministrazioni
          aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei  bandi
          entro sei  mesi  dalla  approvazione  dello  stesso  elenco
          annuale, i soggetti in possesso dei  requisiti  di  cui  al
          comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro  mesi
          dal decorso  di  detto  termine,  una  proposta  avente  il
          contenuto dell'offerta di cui al comma 9,  garantita  dalla
          cauzione  di   cui   all'articolo   75,   corredata   dalla
          documentazione  dimostrativa  del  possesso  dei  requisiti
          soggettivi e dell'impegno a  prestare  una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c)
          del presente comma. Entro sessanta  giorni  dalla  scadenza
          del termine di quattro mesi di cui al  periodo  precedente,
          le amministrazioni  aggiudicatrici  provvedono,  anche  nel
          caso in cui sia pervenuta una sola proposta,  a  pubblicare
          un avviso con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero di
          cui  all'articolo  122,  secondo  l'importo   dei   lavori,
          contenente i criteri in  base  ai  quali  si  procede  alla
          valutazione   delle   proposte.   Le   eventuali   proposte
          rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
          le nuove proposte  sono  presentate  entro  novanta  giorni
          dalla pubblicazione di  detto  avviso;  le  amministrazioni
          aggiudicatrici esaminano dette  proposte,  unitamente  alle
          proposte gia' presentate e non rielaborate, entro sei  mesi
          dalla  scadenza  di  detto  termine.   Le   amministrazioni
          aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso  dei
          requisiti, individuano la  proposta  ritenuta  di  pubblico
          interesse, procedendo poi in via alternativa a:  a)  se  il
          progetto  preliminare  necessita  di   modifiche,   qualora
          ricorrano le condizioni di cui all'articolo  58,  comma  2,
          indire un dialogo competitivo ponendo a  base  di  esso  il
          progetto preliminare e  la  proposta;  b)  se  il  progetto
          preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione
          del progetto preliminare presentato dal promotore,  bandire
          una concessione ai  sensi  dell'articolo  143,  ponendo  lo
          stesso progetto a base di gara ed invitando  alla  gara  il
          promotore; c) se il progetto preliminare non  necessita  di
          modifiche, previa  approvazione  del  progetto  preliminare
          presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma  15,
          lettere c), d), e), f), ponendo lo stesso progetto  a  base
          di gara e invitando alla gara il promotore. 
          17. Se il soggetto che ha presentato la proposta  prescelta
          ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di  cui  alle
          lettere  a),  b)  e  c)  del  comma  16,  l'amministrazione
          aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75.
          Nelle gare di cui al comma  16,  lettere  a),  b),  c),  si
          applica il comma 13. 
          18. Il  promotore  che  non  risulti  aggiudicatario  nella
          procedura di cui al comma 16, lettera  a),  ha  diritto  al
          rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle  spese
          sostenute nella misura massima di cui  al  comma  9,  terzo
          periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario  nelle
          procedure di cui al comma 16, lettere b) e c),  si  applica
          quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed f). 
          19. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8,
          nonche' i soggetti di cui al comma  20  possono  presentare
          alle amministrazioni aggiudicatrici, a mezzo  di  studi  di
          fattibilita',  proposte  relative  alla  realizzazione   di
          lavori pubblici  o  di  lavori  di  pubblica  utilita'  non
          presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo
          128 ovvero  negli  strumenti  di  programmazione  approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente.  Le  amministrazioni  sono   tenute   a
          valutare le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento  e
          possono adottare, nell'ambito  dei  propri  programmi,  gli
          studi  di  fattibilita'  ritenuti  di  pubblico  interesse;
          l'adozione non determina alcun diritto  del  proponente  al
          compenso per le prestazioni compiute o  alla  realizzazione
          dei lavori, ne' alla gestione dei relativi servizi. Qualora
          le amministrazioni adottino gli studi di  fattibilita',  si
          applicano le disposizioni del presente articolo. 
          20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19 anche
          i   soggetti   dotati   di   idonei   requisiti    tecnici,
          organizzativi, finanziari  e  gestionali,  specificati  dal
          regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli  34  e
          90,  comma  2,  lettera  b),  eventualmente   associati   o
          consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.
          La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica  utilita'
          rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1,  comma
          1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio  1999,
          n. 153. Le Camere di commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e
          di  promozione  dello  sviluppo  economico   dalle   stesse
          perseguiti,  possono  presentare  studi  di   fattibilita',
          ovvero  aggregarsi  alla  presentazione  di   proposte   di
          realizzazione di lavori pubblici di cui al comma  1,  ferma
          restando la loro autonomia decisionale. 
          21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e  20,
          i  soggetti  che  hanno  presentato  le  proposte   possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione.». 
          - Il testo dell'art. 120 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 19 aprile 2005 n. 170  (Regolamento  concernente
          disciplina delle attivita'  del  Genio  militare,  a  norma
          dell'articolo 3, comma 7-bis, della L. 11 febbraio 1994, n.
          109), pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 2005, n. 201, e' il seguente: 
          «Art.120 (Appalto per  l'esecuzione  dei  lavori  congiunto
          all'acquisizione   di   beni   immobili,   concessione   di
          costruzione e gestione di lavori della Difesa,  promotore).
          -  1.  Se  il  corrispettivo  dell'appalto  dei  lavori  e'
          costituito, in tutto  o  in  parte,  dal  trasferimento  in
          favore dell'appaltatore delle proprieta' di beni  immobili,
          il bando di gara prevede l'importo minimo  del  prezzo  che
          l'offerente dovra' versare  per  l'acquisizione  del  bene,
          nonche'  il  prezzo  massimo  posto  a  base  di  gara  per
          l'esecuzione dei lavori. 
          2. I concorrenti presenteranno offerta  avente  ad  oggetto
          alternativamente: 
          a) il prezzo per l'acquisizione del bene; 
          b) il prezzo per l'esecuzione dei lavori; 
          c) il prezzo per  la  congiunta  acquisizione  del  bene  e
          l'esecuzione dei lavori. 
          3. Le buste contenenti le offerte specificano,  a  pena  di
          esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui  al  comma  2,
          l'offerta   fa   riferimento.   Nessun   concorrente   puo'
          presentare piu' offerte. 
          4.  L'Amministrazione  dichiara  la  gara  deserta  qualora
          nessuna  delle   offerte   pervenute   abbia   ad   oggetto
          l'acquisizione del bene. 
          5. Qualora le offerte pervenute riguardano: 
          a) esclusivamente l'acquisizione del  bene,  la  proprieta'
          dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente; 
          b)   esclusivamente   l'esecuzione   di    lavori    ovvero
          l'acquisizione del bene congiuntamente  all'esecuzione  dei
          lavori, la vendita del bene e l'appalto dei lavori  vengono
          aggiudicati alla migliore offerta congiunta; 
          c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola  esecuzione
          dei lavori ovvero l'acquisizione  del  bene  congiuntamente
          all'esecuzione dei lavori, la vendita del bene e  l'appalto
          per  l'esecuzione  dei  lavori  vengono  aggiudicati   alla
          migliore  offerta  congiunta,  sempre  che  essa  sia  piu'
          conveniente delle due migliori offerte  separate.  In  caso
          contrario l'aggiudicazione avviene in favore della migliore
          offerta relativa alla acquisizione  del  bene  e  a  quella
          relativa alla esecuzione dei lavori. 
          6. Il valore dei beni  immobili  da  trasferire  a  seguito
          della procedura di gara e' determinato dal responsabile del
          procedimento sulla base dei criteri  estimativi  desumibili
          dalle norme fiscali. 
          7.  L'inserimento   nel   programma   triennale   di   beni
          appartenenti al patrimonio indisponibile  dello  Stato,  ai
          fini della loro alienazione  comporta  il  venir  meno  del
          vincolo  di  destinazione  ai  sensi  del   secondo   comma
          dell'articolo 828 del codice civile. 
          8. Per la concessione di costruzione e gestione  di  lavori
          pubblici si applicano gli articoli 84, 85, 86, 87 e 98  del
          decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1999,
          n. 554. 
          9.  Ai  fini  della  presentazione  delle  proposte  e  dei
          requisiti del promotore, di cui all'articolo 37-bis,  della
          legge, si applica l'articolo 99 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.». 
          - Il testo del comma 15-bis dell'art. 3  del  decreto-legge
          25 settembre 2001 n. 351 (Disposizioni urgenti  in  materia
          di  privatizzazione   e   valorizzazione   del   patrimonio
          immobiliare pubblico e di  sviluppo  dei  fondi  comuni  di
          investimento  immobiliare)  convertito,  con  modificazioni
          dall'art.  1,  della  legge  23  novembre  2001,  n.   410,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre  2001,
          n. 224, e' il seguente: 
          «Art. 3 - 1.-15. (omissis). 
          15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia
          del  demanio  puo'  individuare,  d'intesa  con  gli   enti
          territoriali interessati, una pluralita' di  beni  immobili
          pubblici  per  i  quali  e'   attivato   un   processo   di
          valorizzazione unico, in  coerenza  con  gli  indirizzi  di
          sviluppo territoriale, che  possa  costituire,  nell'ambito
          del contesto economico e sociale di  riferimento,  elemento
          di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo  locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi   facenti   capo   ai   programmi   unitari    di
          valorizzazione dei beni demaniali per la  promozione  e  lo
          sviluppo dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul
          capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia  del
          demanio  per  l'acquisto  dei   beni   immobili,   per   la
          manutenzione, la  ristrutturazione,  il  risanamento  e  la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili  confiscati  alla  criminalita'  organizzata.   E'
          elemento prioritario  di  individuazione,  nell'ambito  dei
          predetti   programmi   unitari,   la    suscettivita'    di
          valorizzazione  dei   beni   immobili   pubblici   mediante
          concessione d'uso o  locazione,  nonche'  l'allocazione  di
          funzioni  di  interesse   sociale,   culturale,   sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di solidarieta' e per il  sostegno  alle  politiche  per  i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'.». 
          - Il testo dell'art. 2645-ter  del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 2645-ter (Trascrizione di atti di destinazione per la
          realizzazione di interessi meritevoli di tutela  riferibili
          a persone con disabilita', a pubbliche  amministrazioni,  o
          ad altri enti o persone  fisiche).  -  Gli  atti  in  forma
          pubblica con cui beni immobili o beni  mobili  iscritti  in
          pubblici  registri  sono  destinati,  per  un  periodo  non
          superiore a novanta anni o per la durata della  vita  della
          persona  fisica   beneficiaria,   alla   realizzazione   di
          interessi meritevoli di tutela  riferibili  a  persone  con
          disabilita', a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o
          persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma,
          possono essere trascritti al fine di rendere opponibile  ai
          terzi il vincolo di destinazione; per la  realizzazione  di
          tali interessi puo' agire, oltre al  conferente,  qualsiasi
          interessato anche durante la vita del conferente stesso.  I
          beni conferiti e i loro  frutti  possono  essere  impiegati
          solo per  la  realizzazione  del  fine  di  destinazione  e
          possono costituire  oggetto  di  esecuzione,  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo  per  debiti
          contratti per tale scopo.».