Art. 339 
 
                          Norme applicabili 
 
    1. Ai contratti disciplinati  dalla  parte  III,  titolo  I,  del
codice si applicano, in quanto compatibili con  le  previsioni  dello
stesso codice e dei relativi allegati che si riferiscono  ai  settori
speciali, ferme restando le  esclusioni  e  le  precisazioni  di  cui
all'articolo 206, comma 1, del codice, le disposizioni  del  presente
regolamento, contenute: 
    a) nell'articolo 1 (ambito di applicazione); 
    b)  nell'articolo  2  (disposizioni  relative  a   infrastrutture
strategiche e  insediamenti  produttivi),  limitatamente  alle  norme
applicabili ai settori speciali in conformita' alla parte II,  titolo
III, capo IV, del codice; 
    c) nell'articolo 3 (definizioni), limitatamente alle  definizioni
rilevanti  in  ordine  a  disposizioni   del   presente   regolamento
dichiarate applicabili ai settori speciali; 
    d)  nell'articolo  4  (intervento  sostitutivo   della   stazione
appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e  del
subappaltatore); 
    e)  nell'articolo  5  (intervento  sostitutivo   della   stazione
appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore  e  del
subappaltatore); 
    f) nell articolo 6 (documento unico di regolarita' contributiva); 
    g) nell'articolo 7 (sito informatico presso l'Osservatorio); 
    h) nell'articolo 8 (casellario informatico),  limitatamente  alle
norme  in  esso  contenute  che  si  riferiscono  anche   agli   enti
aggiudicatori; 
    i) nell'articolo 39 (piani di  sicurezza  e  di  coordinamento  e
quadro di incidenza della manodopera); 
    l) nella parte II, titolo III, capo  I  (disposizioni  generali),
capo II (autorizzazione degli organismi di  attestazione),  capo  III
(requisiti per la qualificazione), con  esclusione  dell'articolo  91
(decadenza dell'attestazione  di  qualificazione)  nel  rispetto  dei
presupposti di cui all'articolo 230 del codice, fermo quanto previsto
dall'articolo  340  (requisiti  di   qualificazione)   del   presente
regolamento; 
    m) nella parte II, titolo III, capo  IV  (soggetti  abilitati  ad
assumere lavori), con esclusione degli  articoli  95  (requisiti  del
concessionario),  96  (requisiti  del  proponente  e   attivita'   di
asseverazione); 
    n) nella parte II, titolo V,  capo  I  (appalti  e  concessioni),
sezione prima (disposizioni generali) e sezione seconda  (appalto  di
lavori), con esclusione degli articoli 105 (lavori di  manutenzione),
106 (disposizioni preliminari per gli appalti e  le  concessioni  dei
lavori   pubblici),   111   (esecuzione    dei    lavori    congiunta
all'acquisizione dei beni immobili), 112 (valore dei beni immobili in
caso di offerta congiunta); 
    o) nella parte II, titolo V, capo II (criteri di selezione  delle
offerte), con esclusione degli articoli 121, comma 1 (offerte anomale
), nel caso in cui gli enti  aggiudicatori,  ai  sensi  dell'articolo
206,  comma  1,  del  codice  utilizzino  un  diverso   criterio   di
individuazione delle offerte anormalmente basse rispetto a quello  di
cui all'articolo 86, comma 1, del codice, indicandolo nell'avviso con
cui si indice la gara o nell'invito presentare offerte, e122, comma 1
(accordi quadro e aste elettroniche); 
    p) nell'articolo 151 (sicurezza nei cantieri); 
    q) nell'articolo 170 (subappalto e cottimo); 
    r)  nella  parte  IV,  titolo  II,  capo  I  (requisiti  per   la
partecipazione e sistemi  di  realizzazione),  capo  II  (criteri  di
selezione  delle  offerte),  capo  III  (procedure  di   scelta   del
contraente ed aste elettroniche), con esclusione degli  articoli  278
(finanza di progetto nei servizi), 280  (garanzie  e  verifica  della
progettazione di servizi e  forniture  nell'ambito  dei  concorsi  di
progettazione),  287  (accordo   quadro   e   sistema   dinamico   di
acquisizione), 279, commi 1 e 2 (progettazione di servizi e forniture
e concorsi di progettazione di servizi e forniture); 
    s) nella parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni). 
    2. Gli enti aggiudicatori hanno comunque facolta'  di  applicare,
nel rispetto dei  principi  di  proporzionalita'  e  adeguatezza,  le
disposizioni del presente regolamento diverse da quelle  elencate  al
comma 1, con  apposita  previsione  contrattuale  dandone  preventiva
comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o  nell'invito  a
presentare offerta. 
    3.  Gli  enti  aggiudicatori   che   non   sono   amministrazioni
aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti progettuali ai sensi
dell'articolo 53, comma 3, del codice, unicamente nel rispetto  delle
disposizioni di  cui  all'articolo  206  del  codice  e  fatta  salva
l'applicazione dell'articolo 340 (requisiti  di  qualificazione)  del
presente regolamento. 
    4.  Relativamente   agli   appalti   di   forniture,   gli   enti
aggiudicatori hanno la facolta' di prevedere nell'avviso  di  gara  o
nell'invito a presentare offerta che non sono ammesse offerte in  cui
la parte dei prodotti originari di paesi terzi  di  cui  all'articolo
234, comma 1, del codice supera il cinquanta  per  cento  del  valore
totale dei prodotti che compongono l'offerta. 
 
              Note all'art. 339 
              - La parte III, titolo I, del citato D.Lgs.  12  aprile
          2006 n. 163, reca: “Contratti pubblici di lavori, servizi e
          forniture nei settori speciali”. 
              - Per il testo dell'art. 206 del decreto legislativo 12
          aprile 2006 n. 163, si veda nelle Note all'art. 339. 
              -  La  parte  II,  titolo  III,  capo  IV,  del  D.Lgs.
          12-4-2006 n.  163  reca:  “CONTRATTI  PUBBLICI  RELATIVI  A
          LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI”, 
              - Il testo dell'art. 230 del citato decreto legislativo
          12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  230  (Disposizioni  generali)  -  1.  Gli   enti
          aggiudicatori applicano l'articolo  38  per  l'accertamento
          dei requisiti di carattere generale dei candidati  o  degli
          offerenti. 
              2.  Per  l'accertamento  dei  requisiti  di   capacita'
          tecnico - professionale ed economico - finanziaria gli enti
          aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici,  ove
          non abbiano istituito propri sistemi di  qualificazione  ai
          sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48. 
              3.  Per  l'accertamento  dei  requisiti  di   capacita'
          tecnico - professionale ed economico - finanziaria gli enti
          aggiudicatori che non sono amministrazioni  aggiudicatrici,
          possono,  alternativamente,  istituire  propri  sistemi  di
          qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero applicare
          gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare  i  requisiti  di
          capacita'  tecnico   -   professionale   ed   economico   -
          finanziaria ai sensi dell'articolo 233. 
              4. Quale che sia il sistema  di  selezione  qualitativa
          prescelto, si applicano gli articoli 43 e 44,  nonche'  gli
          articoli 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a). 
              5. Il  regolamento  di  cui  all'articolo  5  detta  le
          disposizioni attuative del  presente  articolo,  stabilendo
          gli eventuali ulteriori requisiti di  capacita'  tecnico  -
          professionale ed economico  -  finanziaria  per  i  lavori,
          servizi, forniture, nei settori  speciali,  anche  al  fine
          della attestazione e certificazione SOA. 
              6. I sistemi di  qualificazione  istituiti  dagli  enti
          aggiudicatori ai  sensi  dei  commi  2  e  3  si  applicano
          esclusivamente ai contratti relativi alle attivita' di  cui
          alla presente parte.”. 
              - Il testo dell'art. 86, comma 1,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art.  86  (Criteri  di  individuazione  delle  offerte
          anormalmente basse) - 1. Nei contratti di cui  al  presente
          codice, quando il criterio di aggiudicazione e' quello  del
          prezzo piu'  basso,  le  stazioni  appaltanti  valutano  la
          congruita' delle offerte che presentano un ribasso  pari  o
          superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali  di
          tutte le offerte ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per
          cento, arrotondato  all'unita'  superiore,  rispettivamente
          delle offerte di maggior  ribasso  e  di  quelle  di  minor
          ribasso, incrementata dello  scarto  medio  aritmetico  dei
          ribassi percentuali che superano la predetta media.” 
              - Il testo dell'art. 53, comma 3,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “3.  Quando  il  contratto  ha  per  oggetto  anche  la
          progettazione,  ai  sensi  del  comma  2,   gli   operatori
          economici devono possedere i  requisiti  prescritti  per  i
          progettisti, ovvero avvalersi di  progettisti  qualificati,
          da indicare nell'offerta, o partecipare  in  raggruppamento
          con soggetti qualificati per  la  progettazione.  Il  bando
          indica i requisiti richiesti  per  i  progettisti,  secondo
          quanto  previsto  dal   capo   IV   del   presente   titolo
          (progettazione e concorsi di progettazione), e  l'ammontare
          delle spese di progettazione comprese nell'importo  a  base
          del contratto.” 
              - Il testo dell'art. 234, comma 1, del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “Art. 234 (Offerte  contenenti  prodotti  originari  di
          Paesi terzi) - 1. Le offerte contenenti prodotti  originari
          di Paesi terzi con cui la Comunita' non ha concluso, in  un
          contesto  multilaterale  o  bilaterale,  un   accordo   che
          garantisca  un  accesso  comparabile  ed  effettivo   delle
          imprese della Comunita' agli appalti di tali  Paesi  terzi,
          sono disciplinate dalle disposizioni  seguenti,  salvi  gli
          obblighi della Comunita' o degli Stati membri nei confronti
          dei Paesi terzi.”.