Art. 235.
     (Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione
              all'estero del personale amministrativo)

  Ai fini del trattamento di quiescenza e' aumentato di quattro o sei
dodicesimi   il   servizio   prestato   nelle   residenze  all'estero
determinate  con  decreto  del  ministro  per  gli  affari  esteri di
concerto  con  quello  per  il tesoro, con riguardo alla distanza dal
territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita
che le residenze stesse presentano.
  Il    personale    direttivo    per    i   servizi   amministrativi
dell'amministrazione   centrale  puo'  essere  destinato  a  prestare
servizio  presso  gli uffici all'estero nel limite del 25% del totale
dei posti previsti in organico.