Art. 119. 
 
  E' vietato tenere a strapiombo le fronti di escavazione. 
  Quando le stratificazioni  o  le  naturali  fratture  della  roccia
rendano gli strapiombi inevitabili, o quando la natura  della  roccia
renda comunque malsicuro il fronte  di  cava,  la  coltivazione  deve
essere condotta procedendo dall'alto in basso con gradini  di  alzata
riconosciuta idonea dall'ingegnere  capo,  oppure  con  l'impiego  di
altri, mezzi atti ad evitare  ogni  pericolo  e  riconosciuti  idonei
dallo stesso ingegnere capo.