Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.)
(Guida sotto l'influenza dell'alcool)
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo
186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria
alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione
di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica
corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene
ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare da almeno
due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo
di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si
provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta
fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella
notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura
penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di
ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla
condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della
concentrazione alcoolica nell'aria espirata e' denominato etilometro
e puo' misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche
la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico. Esso,
oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli
propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita
stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti
di concerto con il Ministro della sanita'. I requisiti possono essere
aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando
particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo
esigano.
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione
del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove
effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e
Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono
essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita
preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di
prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalita' stabilite dal
Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della sanita'.
In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro e'
ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti determina, aggiornandolo, l'ammontare
dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei
commi 6, 7 e 8.
Nota all'art. 379:
- Il testo all'art. 347 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia di reato). -
1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione di una notizia
di reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al
pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli
altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti
di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la
relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, la
generalita', il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti.
3. Se vi e' urgenza, la comunicazione della notizia di
un reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla
comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella
scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai
commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".