Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.) 
                (Guida sotto l'influenza dell'alcool) 
  1. L'accertamento dello stato di ebbrezza  ai  sensi  dell'articolo
186, comma 4, del codice, si effettua  mediante  l'analisi  dell'aria
alveolare espirata: qualora, in base al valore  della  concentrazione
di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica
corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l),  il  soggetto  viene
ritenuto in stato di ebbrezza. 
  2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare  da  almeno
due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo  di  tempo
di 5 minuti. 
  3. Nel  procedere  ai  predetti  accertamenti,  ovvero  qualora  si
provveda a documentare il  rifiuto  opposto  dall'interessato,  resta
fermo in ogni caso il compito dei  verbalizzanti  di  indicare  nella
notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di  procedura
penale, le circostanze sintomatiche  dell'esistenza  dello  stato  di
ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e  dalla
condotta di guida. 
  4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della
concentrazione alcoolica nell'aria espirata e' denominato  etilometro
e puo' misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico,  anche
la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico.  Esso,
oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni  e  dei  controlli
propri  dell'apparecchio  stesso,  deve  anche,   mediante   apposita
stampante, fornire la corrispondente prova documentale. 
  5. Gli etilometri devono  rispondere  ai  requisiti  stabiliti  con
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti
di concerto con il Ministro della sanita'. I requisiti possono essere
aggiornati  con   provvedimento   degli   stessi   Ministri,   quando
particolari circostanze  o  modificazioni  di  carattere  tecnico  lo
esigano. 
  6. La Direzione generale della M.C.T.C.  provvede  all'omologazione
del tipo degli etilometri che, sulla base  delle  verifiche  e  prove
effettuate dal  Centro  Superiore  Ricerche  e  Prove  Autoveicoli  e
Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti. 
  7. Prima della  loro  immissione  nell'uso  gli  etilometri  devono
essere sottoposti a  verifiche  e  prove  presso  il  CSRPAD  (visita
preventiva). 
  8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti  a  verifiche  di
prova dal CSRPAD  secondo  i  tempi  e  le  modalita'  stabilite  dal
Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della  sanita'.
In caso di esito negativo delle verifiche e  prove,  l'etilometro  e'
ritirato dall'uso. 
  9. Il Ministero dei trasporti determina, aggiornandolo, l'ammontare
dei diritti dovuti dai richiedenti per  le  operazioni  previste  nei
commi 6, 7 e 8. 
 
          Nota all'art. 379:
             -  Il  testo all'art. 347 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia di  reato).  -
          1.  Entro  quarantotto ore dall'acquisizione di una notizia
          di reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto  al
          pubblico  ministero gli elementi essenziali del fatto e gli
          altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le  fonti
          di  prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la
          relativa documentazione.
             2.  Comunica,   inoltre,   quando   e'   possibile,   la
          generalita',   il  domicilio  e  quanto  altro  valga  alla
          identificazione della persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte  le  indagini,  della persona offesa e di coloro che
          siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per  la
          ricostruzione dei fatti.
             3.  Se  vi e' urgenza, la comunicazione della notizia di
          un reato e' data immediatamente anche in forma orale.  Alla
          comunicazione  orale  deve  seguire  senza  ritardo  quella
          scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai
          commi 1 e 2.
             4. Con la comunicazione, la polizia  giudiziaria  indica
          il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".