Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.)
(Revisione della patente)
1. La visita medica per la revisione della patente prevista
dall'articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso,
essere disposta nel piu' breve tempo possibile e comunicata
all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso
dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore
di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4,
lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore
deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.
3. L'esito della visita medica e' comunicato, a cura del guidatore,
al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il
prefetto dispone, entro il piu' breve tempo possibile, la cessazione
della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare.
In caso di esito negativo, il prefetto, nel piu' breve tempo
possibile, dispone la revoca della patente, ai sensi dell'articolo
130, comma 1, lettera a), del codice.