Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.) 
                      (Revisione della patente) 
  1. La  visita  medica  per  la  revisione  della  patente  prevista
dall'articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove  ricorra  il  caso,
essere  disposta  nel  piu'  breve  tempo  possibile   e   comunicata
all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso
dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo. 
  2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al  guidatore
di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4,
lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il  guidatore
deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni. 
  3. L'esito della visita medica e' comunicato, a cura del guidatore,
al prefetto entro quindici giorni. In  caso  di  esito  positivo,  il
prefetto dispone, entro il piu' breve tempo possibile, la  cessazione
della sospensione della patente e ne ordina la consegna al  titolare.
In caso  di  esito  negativo,  il  prefetto,  nel  piu'  breve  tempo
possibile, dispone la revoca della patente,  ai  sensi  dell'articolo
130, comma 1, lettera a), del codice.