Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.) 
              (Strutture e segnaletica per la mobilita' 
                       delle persone invalide) 
  1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice,  gli  enti
proprietari della strada devono allestire e mantenere  funzionali  ed
efficienti  tutte  le  strutture  per  consentire  ed  agevolare   la
mobilita' delle persone invalide. 
  2. Per la circolazione e la sosta  dei  veicoli  a  servizio  delle
persone  invalide  con  capacita'  di   deambulazione   sensibilmente
ridotta, il  sindaco  rilascia  apposita  autorizzazione  in  deroga,
previo specifico accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa
nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui  alla  figura
V.4. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa
nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilita'" di  cui  alla
figura V.5. 
  3. Per  il  rilascio  della  autorizzazione  di  cui  al  comma  2,
l'interessato deve  presentare  domanda  al  sindaco  del  comune  di
residenza,  nella  quale,  oltre  a  dichiarare  sotto   la   propria
responsabilita'  i  dati  personali  e  gli  elementi  oggettivi  che
giustificano la richiesta, deve presentare la  certificazione  medica
rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unita' Sanitaria Locale di
appartenenza, dalla quale risulta che nella visita  medica  e'  stato
espressamente accertato che la persona per  la  quale  viene  chiesta
l'autorizzazione   ha   effettiva    capacita'    di    deambulazione
sensibilmente ridotta.  L'autorizzazione  ha  validita'  5  anni.  Il
rinnovo avviene con  la  presentazione  del  certificato  del  medico
curante che confermi il persistere  delle  condizioni  sanitarie  che
hanno dato luogo al rilascio. 
  4. Per le persone invalide a tempo determinato  in  conseguenza  di
infortunio o  per  altre  cause  patologiche,  l'autorizzazione  puo'
essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di  cui
al comma 3. In tal  caso,  la  relativa  certificazione  medica  deve
specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'. Anche
le autorizzazioni temporanee  possono  essere  rinnovate  cosi'  come
previsto dal comma 3. 
  5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di  invalidita'
della persona interessata, il sindaco puo',  con  propria  ordinanza,
assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di  sosta  individuato
da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad
usufruirne (fig. II.79/a). 
  6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento  delle
stesse,  nonche'  le  modalita'  di  apposizione  della   segnaletica
necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle  opere  indi-
cate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico,
approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro  della
sanita'.