Art. 317 
 
 
Principio di prevalenza delle misure cautelari  reali  e  tutela  dei
                                terzi 
 
    1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione
concorsuale  delle  misure  cautelari  reali  sulle   cose   indicate
dall'articolo 142 sono  regolate  dalle  disposizioni  del  Libro  I,
titolo IV del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  salvo
quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320. 
    2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1  si  intendono  i
sequestri delle cose di cui e' consentita  la  confisca  disposti  ai
sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale,  la
cui attuazione e' disciplinata dall'articolo 104-bis delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale. 
 
          Note all'art. 317: 
 
              - Si riporta il  titolo  IV  del  libro  I  del  citato
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              "LIBRO I - Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti
          con le procedure concorsuali.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 321, comma  2,  del
          codice di procedura penale: 
              "Art. 321. Oggetto del sequestro preventivo. 
              Comma 1. Omissis. 
              2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle
          cose di cui e' consentita la confisca. 
              Commi da 2-bis. a 3-ter. Omissis.". 
              Per l'articolo 104-bis delle norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale
          vedi note all'articolo 373 del presente decreto.