Art. 318 
 
 
                        Sequestro preventivo 
 
    1. In pendenza della procedura  di  liquidazione  giudiziale  non
puo' essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321,
comma  1,  del  codice  di  procedura  penale  sulle  cose   di   cui
all'articolo 142, sempre  che  la  loro  fabbricazione,  uso,  porto,
detenzione e  alienazione  non  costituisca  reato  e  salvo  che  la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. 
    2. Quando, disposto sequestro preventivo ai  sensi  dell'articolo
321,  comma  1,  del  codice  di  procedura  penale,  e'   dichiarata
l'apertura  di  liquidazione  giudiziale  sulle  medesime  cose,   il
giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di  sequestro  e
dispone la restituzione delle cose in suo favore. 
    3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorita'
giudiziaria  che  aveva  disposto  o  richiesto  il   sequestro,   la
dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura
della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o  chiusura
della  liquidazione  giudiziale,  nonche'  l'elenco  delle  cose  non
liquidate e gia' sottoposte a sequestro. Il  curatore  provvede  alla
cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta  giorni
dalla comunicazione di cui al primo periodo. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  quando
sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate  all'articolo
146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per  disposizione  di
legge o per decisione degli organi della procedura. 
 
          Note all'art. 318: 
 
              - Per l'articolo 321 del  codice  di  procedura  penale
          vedi   note   all'articolo   317   del   presente   decreto
          legislativo.