Art. 319 
 
 
                       Sequestro conservativo 
 
    1. In pendenza della procedura  di  liquidazione  giudiziale  non
puo' essere disposto sequestro conservativo  ai  sensi  dell'articolo
316 del codice di procedura penale sulle  cose  di  cui  all'articolo
142. 
    2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo
316 del codice di  procedura  penale,  e'  dichiarata  l'apertura  di
liquidazione giudiziale sulle medesime cose,  si  applica  l'articolo
150 e il giudice, a  richiesta  del  curatore,  revoca  il  sequestro
conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore. 
 
          Note all'art. 319: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 316 del  codice  di
          procedura penale: 
              "Art. 316. Presupposti ed effetti del provvedimento. 
              1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino  o
          si disperdano le  garanzie  per  il  pagamento  della  pena
          pecuniaria, delle spese di procedimento  e  di  ogni  altra
          somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero,
          in ogni stato e grado del processo  di  merito,  chiede  il
          sequestro  conservativo  dei   beni   mobili   o   immobili
          dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti
          in cui la legge ne consente il pignoramento. 
              1-bis.  Quando  procede  per  il  delitto  di  omicidio
          commesso contro il coniuge,  anche  legalmente  separato  o
          divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile,  anche
          se l'unione civile e' cessata, o contro la persona che e' o
          e'  stata  legata  da   relazione   affettiva   e   stabile
          convivenza, il pubblico ministero  rileva  la  presenza  di
          figli della vittima minorenni o maggiorenni  economicamente
          non  autosufficienti  e,  in  ogni  stato   e   grado   del
          procedimento, chiede il sequestro conservativo dei beni  di
          cui al comma 1,  a  garanzia  del  risarcimento  dei  danni
          civili subiti dai figli delle vittime. 
              2. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino  o
          si  disperdano  le  garanzie  delle   obbligazioni   civili
          derivanti dal reato,  la  parte  civile  puo'  chiedere  il
          sequestro  conservativo  dei  beni  dell'imputato   o   del
          responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma 1. 
              3. Il  sequestro  disposto  a  richiesta  del  pubblico
          ministero giova anche alla parte civile. 
              4. Per effetto del sequestro  i  crediti  indicati  nei
          commi 1 e 2 si considerano privilegiati,  rispetto  a  ogni
          altro credito non  privilegiato  di  data  anteriore  e  ai
          crediti  sorti  posteriormente,  salvi,  in  ogni  caso,  i
          privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi.".