(Trattato-art. 309)
 
                              Art. 309 
 
 
  Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito  al  tracciato  di
una  nuova  frontiera,  il  regime   delle   acque   (canalizzazione,
inondazioni, irrigazioni, drenaggio e simili) in uno Stato dipende da
lavori eseguiti sul territorio di un altro,  e  quando  in  forza  di
consuetudini anteriori alla guerra, sul territorio di  uno  Stato  e'
fatto uso delle acque o dell'energia idraulica sorte  sul  territorio
di un altro,  dovra'  essere  conchiuso  un  accordo  fra  gli  Stati
interessati, in guisa da salvaguardare  gli  interessi  e  i  diritti
acquisiti di ciascuno. 
 
  In mancanza di accordo, un arbitro designato  dal  Consiglio  della
Societa' delle Nazioni decidera'.