Art. 309 Salvo disposizioni contrarie, quando, in seguito al tracciato di una nuova frontiera, il regime delle acque (canalizzazione, inondazioni, irrigazioni, drenaggio e simili) in uno Stato dipende da lavori eseguiti sul territorio di un altro, e quando in forza di consuetudini anteriori alla guerra, sul territorio di uno Stato e' fatto uso delle acque o dell'energia idraulica sorte sul territorio di un altro, dovra' essere conchiuso un accordo fra gli Stati interessati, in guisa da salvaguardare gli interessi e i diritti acquisiti di ciascuno. In mancanza di accordo, un arbitro designato dal Consiglio della Societa' delle Nazioni decidera'.