(Regolamento-art. 487)
 
                              Art. 487. 
 
 
  Gli ordini di accreditamento da emettersi, giusta l'art. 56,  n.  5
della  legge,  per  le  paghe  ed  assegni   ai   corpi   organizzati
militarmente in servizio dello Stato,  sono  rilasciati  per  importi
determinati  in  relazione  alla  forza  numerica  del  personale  in
servizio.