(Regolamento-art. 488)
 
                              Art. 488. 
 
 
  Per il personale fuori ruolo, avventizio ed  assimilato  dipendente
dal ministero delle poste e dei telegrafi, le direzioni provinciali o
compartimentali  compilano  e  tengono  in  corrente  apposito   albo
nominativo con la indicazione  delle  singole  retribuzioni  e  degli
altri elementi necessari. 
 
  Copia di detto albo e' trasmessa  alla  Corte  dei  conti,  per  il
tramite della ragioneria centrale, e  nello  stesso  modo  sono  pure
notificate alla Corte le successive variazioni che si verifichino nel
predetto personale.