Art. 488. Per il personale fuori ruolo, avventizio ed assimilato dipendente dal ministero delle poste e dei telegrafi, le direzioni provinciali o compartimentali compilano e tengono in corrente apposito albo nominativo con la indicazione delle singole retribuzioni e degli altri elementi necessari. Copia di detto albo e' trasmessa alla Corte dei conti, per il tramite della ragioneria centrale, e nello stesso modo sono pure notificate alla Corte le successive variazioni che si verifichino nel predetto personale.