(Regolamento-art. 489)
 
                              Art. 489. 
 
 
  Il   pagamento   delle   retribuzioni   spettanti   ai   ricevitori
postelegrafonici,  ai  portalettere  rurali,  agli  accollatari   dei
trasporti postali ed ai procaccia vincolati da obbligazioni personali
e' eseguito mediante note nominative sulla base  di  ruoli  di  spese
fisse intestati alla carica o ai singoli servizi.