(Regolamento-art. 490)
 
                              Art. 490. 
 
 
  Il ministero della giustizia e i funzionari delegati  al  pagamento
delle competenze agli agenti di custodia  delle  carceri  tengono  il
ruolo nominativo dei detti agenti. Copia del ruolo e'  trasmessa  dal
ministero alla Corte dei conti, alla quale devono  essere  comunicate
le successive variazioni. 
 
  Quando  un  agente  di  custodia  delle  carceri   passi   da   una
circoscrizione ad un'altra, il funzionario delegato della prima invia
a quello dell'altra la  situazione  del  conto  di  paga  dell'agente
trasferito. 
 
  Tale  situazione  viene  unita  alla  giustificazione   del   primo
pagamento fatto nella nuova residenza.