(Regolamento-art. 491)
 
                              Art. 491. 
 
 
  Il pagamento delle paghe ed assegni al personale della  guardia  di
finanza e' effettuato  con  l'osservanza  delle  norme  generali  del
presente  regolamento  e  di  quelle  speciali  del  regolamento   di
amministrazione del corpo.