(Codice Penale-art. 556)
                              Art. 556. 
 
                              (Bigamia) 
 
  Chiunque, essendo legato da matrimonio avente  effetti  civili,  ne
contrae un altro,  pur  avente  effetti  civili,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace  chi,  non
essendo  coniugato,  contrae  matrimonio  con   persona   legata   da
matrimonio avente effetti civili. 
 
  La pena e' aumentata se  il  colpevole  ha  indotto  in  errore  la
persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla  liberta'  dello
stato proprio o di lei. 
 
  Se  il  matrimonio,  contratto  precedentemente  dal   bigamo,   e'
dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa
diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto  a  coloro
che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna,  ne  cessano
l'esecuzione e gli effetti penali.