(Codice Penale-art. 558 bis)
                            Art. 558-bis. 
 
           (( (Costrizione o induzione al matrimonio). )) 
 
  ((Chiunque, con  violenza  o  minaccia,  costringe  una  persona  a
contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la  reclusione  da
uno a cinque anni. 
 
  La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque,   approfittando   delle
condizioni  di  vulnerabilita'  o  di  inferiorita'  psichica  o   di
necessita' di una  persona,  con  abuso  delle  relazioni  familiari,
domestiche, lavorative o  dell'autorita'  derivante  dall'affidamento
della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza
o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. 
 
  La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore
di anni diciotto. 
 
  La pena e' da due a sette  anni  di  reclusione  se  i  fatti  sono
commessi in danno di un minore di anni quattordici. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando  il
fatto e' commesso all'estero da cittadino  italiano  o  da  straniero
residente in Italia ovvero  in  danno  di  cittadino  italiano  o  di
straniero residente in Italia)).