(Codice di procedura penale-art. 537)
 
                              Art. 537 
 
           (Deliberazione e pubblicazione della sentenza) 
 
  La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di  consiglio
subito  dopo  terminata  la  pubblica  udienza,  salvo  che  per   la
molteplicita' o per l'importanza  delle  questioni  da  decidersi  il
presidente ritenga opportuno di differire la deliberazione  ad  altra
udienza prossima. 
 
  La sentenza e' pubblicata in udienza subito dopo la  deliberazione,
mediante lettura  del  dispositivo  fatta  dal  presidente  o  da  un
consigliere da lui delegato. 
 
  Si osservano, in quanto sono  applicabili,  le  disposizioni  degli
articoli 473 e 474.