Art. 537 (Deliberazione e pubblicazione della sentenza) La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza, salvo che per la molteplicita' o per l'importanza delle questioni da decidersi il presidente ritenga opportuno di differire la deliberazione ad altra udienza prossima. La sentenza e' pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato. Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 473 e 474.