Art. 538 (Rettificazione d'errori non determinanti annullamento) Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia deve specificare nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti e ordinare che siano comunicate al giudice che pronuncio' la sentenza impugnata. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la rettificazione e' fatta dalla corte di cassazione senza pronunciare annullamento. Nello stesso modo si provvede quando occorre applicare disposizioni di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.