(Codice di procedura penale-art. 538)
 
                              Art. 538 
 
       (Rettificazione d'errori non determinanti annullamento) 
 
  Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di
testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata,
se non hanno avuto  influenza  decisiva  sul  dispositivo.  La  corte
tuttavia  deve  specificare  nella   sentenza   le   censure   e   le
rettificazioni occorrenti e ordinare che siano comunicate al  giudice
che pronuncio' la sentenza impugnata. 
 
  Quando nella sentenza impugnata si  deve  soltanto  rettificare  la
specie o la quantita' della pena per errore  di  denominazione  o  di
computo, la rettificazione e' fatta dalla corte di  cassazione  senza
pronunciare annullamento. 
 
  Nello stesso modo si provvede quando occorre applicare disposizioni
di legge piu' favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo  la
dichiarazione  di  ricorso,  qualora  non   siano   necessari   nuovi
accertamenti di fatto.