(Codice di procedura penale-art. 539)
 
                              Art. 539 
 
                     (Annullamento senza rinvio) 
 
  Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la  corte
pronuncia l'annullamento senza rinvio: 
 
  1° se il fatto non e' preveduto dalla legge come reato, se il reato
e' estinto, o se l'azione non poteva essere iniziata o proseguita; 
 
  2° se il reato non e' di competenza del giudice ordinario; 
 
  3° se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono
i poteri della giurisdizione; 
 
  4° se la decisione  impugnata  consiste  in  un  provvedimento  non
consentito dalla legge; 
 
  5° se ricorre il caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo
445, ovvero  se  e'  stata  violata  la  disposizione  del  capoverso
dell'articolo 477; 
 
  6° se la condanna e' stata pronunciata per errore  di  persona  nel
caso preveduto dall'articolo 87; 
 
  7° se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza  impugnata
ed un'altra anteriore concernente la stessa  persona  e  il  medesimo
oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale; 
 
  8° se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado  su  materia
per la quale non e' ammesso l'appello; 
 
  9° in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il  rinvio,
ovvero puo' essa medesima nei limiti della propria competenza dare  i
provvedimenti necessari.