Art. 539 (Annullamento senza rinvio) Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la corte pronuncia l'annullamento senza rinvio: 1° se il fatto non e' preveduto dalla legge come reato, se il reato e' estinto, o se l'azione non poteva essere iniziata o proseguita; 2° se il reato non e' di competenza del giudice ordinario; 3° se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione; 4° se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge; 5° se ricorre il caso preveduto dal secondo capoverso dell'articolo 445, ovvero se e' stata violata la disposizione del capoverso dell'articolo 477; 6° se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona nel caso preveduto dall'articolo 87; 7° se vi e' contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata ed un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale; 8° se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non e' ammesso l'appello; 9° in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio, ovvero puo' essa medesima nei limiti della propria competenza dare i provvedimenti necessari.