(Codice di procedura penale-art. 540)
 
                              Art. 540 
 
              (Effetti dell'annullamento senza rinvio) 
 
  Nel caso preveduto dal numero 2° dell'articolo precedente, la corte
ordina che gli atti siano  trasmessi  all'Autorita'  competente,  che
essa  designa;  in  quello  preveduto  dal  numero  5°,   ordina   la
trasmissione  degli  atti   all'ufficio   competente   del   pubblico
ministero; in quello preveduto dal  numero  7°,  ordina  l'esecuzione
della prima sentenza  o  dell'ordinanza,  ma  se  si  tratta  di  una
sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che inflisse
la condanna meno grave; in quello preveduta  dal  numero  8°,  ordina
l'esecuzione della sentenza di primo grado; e in quello preveduto dal
numero 9°, da' i provvedimenti che occorrono. 
 
  La corte di cassazione quando ne e' il caso dichiara la  cessazione
delle pene accessorie e delle misure di  sicurezza  ordinate  con  la
sentenza annullata.