Art. 540 (Effetti dell'annullamento senza rinvio) Nel caso preveduto dal numero 2° dell'articolo precedente, la corte ordina che gli atti siano trasmessi all'Autorita' competente, che essa designa; in quello preveduto dal numero 5°, ordina la trasmissione degli atti all'ufficio competente del pubblico ministero; in quello preveduto dal numero 7°, ordina l'esecuzione della prima sentenza o dell'ordinanza, ma se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che inflisse la condanna meno grave; in quello preveduta dal numero 8°, ordina l'esecuzione della sentenza di primo grado; e in quello preveduto dal numero 9°, da' i provvedimenti che occorrono. La corte di cassazione quando ne e' il caso dichiara la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza ordinate con la sentenza annullata.