(Codice di procedura penale-art. 541)
 
                              Art. 541 
 
    (Annullamento delle sole disposizioni civili della sentenza) 
 
  La corte di cassazione, se annulla solamente le  disposizioni  o  i
capi della sentenza che riguardano la azione civile proposta a  norma
dell'articolo 23, rinvia la causa quando occorre  al  giudice  civile
competente per valore in grado d'appello anche se  l'annullamento  ha
per oggetto una sentenza inappellabile.