Art. 541 (Annullamento delle sole disposizioni civili della sentenza) La corte di cassazione, se annulla solamente le disposizioni o i capi della sentenza che riguardano la azione civile proposta a norma dell'articolo 23, rinvia la causa quando occorre al giudice civile competente per valore in grado d'appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.