(Codice di procedura penale-art. 542)
 
                              Art. 542 
 
              (Decisione delle questioni di competenza) 
 
  Quando la corte di cassazione riconosce l'incompetenza del  giudice
che ha deciso, si attiene alle disposizioni dell'articolo  37  e  del
primo capoverso dell'articolo 43, e la sua decisione ha  gli  effetti
ivi preveduti.