Art. 543 (Annullamento con rinvio) Fuori dei casi preveduti dall'articolo 539 e dai due articoli precedenti: 1° se e' annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; 2° se e' annullata la sentenza di una corte d'appello, il giudizio e' rinviato ad un'altra sezione della stessa corte d'appello o ad un'altra corte d'appello fra le piu' vicine; 3° se e' annullata la sentenza di una corte d'assise, di un tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad un'altra corte d'assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o ad un altro tribunale nel distretto della stessa corte d'appello o ad un altro pretore dello stesso circondario, anche se la pretura in cui fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni o ha sedi distaccate; 4° se e' annullata la sentenza di un giudice istruttore o di una sezione istruttoria, gli atti sono trasmessi per nuova deliberazione rispettivamente allo stesso ufficio di istruzione o alla stessa sezione istruttoria; ma il giudice che ha pronunciato la sentenza annullata deve essere sostituito, e la sezione istruttoria deve essere composta con giudici diversi da quelli che pronunciarono la sentenza annullata. Se peraltro la cognizione del fatto per cui e' stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di cassazione ordina che gli atti siano trasmessi per il giudizio al pretore competente; 5° se e' annullata la sentenza pronunciata in grado d'appello dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 399, con la quale e' stata confermata la dichiarazione di non doversi procedere, gli atti sono trasmessi al pretore competente perche' proceda al giudizio. Se questo risulta di competenza del tribunale o della corte d'assise, gli atti sono invece trasmessi al giudice istruttore per nuova deliberazione.