(Codice di procedura penale-art. 543)
 
                              Art. 543 
 
                      (Annullamento con rinvio) 
 
  Fuori dei casi preveduti  dall'articolo  539  e  dai  due  articoli
precedenti: 
 
  1° se e' annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che
gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha  pronunciata,  il  quale
provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; 
 
  2° se e' annullata la sentenza di una corte d'appello, il  giudizio
e' rinviato ad un'altra sezione della stessa  corte  d'appello  o  ad
un'altra corte d'appello fra le piu' vicine; 
 
  3° se e' annullata  la  sentenza  di  una  corte  d'assise,  di  un
tribunale o di un pretore, il giudizio e' rinviato rispettivamente ad
un'altra corte d'assise, ad un'altra sezione dello stesso tribunale o
ad un altro tribunale nel distretto della stessa corte d'appello o ad
un altro pretore dello stesso circondario, anche se la pretura in cui
fu pronunciata la sentenza annullata e' divisa in piu' sezioni  o  ha
sedi distaccate; 
 
  4° se e' annullata la sentenza di un giudice istruttore  o  di  una
sezione istruttoria, gli atti sono trasmessi per nuova  deliberazione
rispettivamente allo stesso  ufficio  di  istruzione  o  alla  stessa
sezione istruttoria; ma il giudice che  ha  pronunciato  la  sentenza
annullata deve essere  sostituito,  e  la  sezione  istruttoria  deve
essere composta con giudici diversi da quelli  che  pronunciarono  la
sentenza annullata. Se peraltro la cognizione del fatto  per  cui  e'
stato dichiarato non doversi procedere spetta al pretore, la corte di
cassazione ordina che gli atti siano trasmessi  per  il  giudizio  al
pretore competente; 
 
  5° se e' annullata la sentenza pronunciata in grado  d'appello  dal
giudice istruttore, a norma dell'articolo 399, con la quale e'  stata
confermata la dichiarazione di non doversi procedere, gli  atti  sono
trasmessi al pretore  competente  perche'  proceda  al  giudizio.  Se
questo risulta di competenza del tribunale o  della  corte  d'assise,
gli atti sono  invece  trasmessi  al  giudice  istruttore  per  nuova
deliberazione.