(Codice di procedura penale-art. 544)
 
                              Art. 544 
 
               (Giudizio di rinvio dopo annullamento) 
 
  Nel giudizio di rinvio non e' ammessa discussione sulla  competenza
attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto e' stabilito
nel  capoverso  dell'articolo  37.  Se  altre  persone  comprese  nel
precedente giudizio debbono essere giudicate per lo stesso reato,  il
giudice di rinvio in primo grado puo' disporre l'unione dei giudizi a
norma dell'articolo 413. 
 
  L'imputato nel giudizio di rinvio  puo'  proporre  nuovi  mezzi  di
difesa, entro i limiti fissati  dalla  corte  di  cassazione  per  il
giudizio stesso, anche se  l'annullamento  e'  stato  pronunciato  su
ricorso del pubblico ministero. 
 
  Non possono proporsi  nel  giudizio  di  rinvio  nullita',  che  si
affermano incorse nei precedenti giudizi o nell'istruzione. 
 
  Se fra piu' imputati condannati con la medesima sentenza taluno non
ha  proposto  ricorso,   l'annullamento   pronunciato   rispetto   al
ricorrente si estende di diritto agli  altri,  salvo  che  il  motivo
dell'annullamento  concerna  esclusivamente  la  persona  che  lo  ha
proposto. 
 
  Il  giudice  di  rinvio  giudica  sui  punti  che  furono   oggetto
dell'annullamento, con gli stessi poteri che aveva il giudice la  cui
sentenza fu annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. 
 
  In  ogni  caso,  se  l'imputato  viene  condannato,   deve   essere
pronunciata contro di lui condanna anche al pagamento delle spese dei
precedenti   giudizi,   escluso   quello   di    cassazione    quando
l'annullamento e' stato determinato dal suo ricorso.