Art. 544 (Giudizio di rinvio dopo annullamento) Nel giudizio di rinvio non e' ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto e' stabilito nel capoverso dell'articolo 37. Se altre persone comprese nel precedente giudizio debbono essere giudicate per lo stesso reato, il giudice di rinvio in primo grado puo' disporre l'unione dei giudizi a norma dell'articolo 413. L'imputato nel giudizio di rinvio puo' proporre nuovi mezzi di difesa, entro i limiti fissati dalla corte di cassazione per il giudizio stesso, anche se l'annullamento e' stato pronunciato su ricorso del pubblico ministero. Non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullita', che si affermano incorse nei precedenti giudizi o nell'istruzione. Se fra piu' imputati condannati con la medesima sentenza taluno non ha proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente si estende di diritto agli altri, salvo che il motivo dell'annullamento concerna esclusivamente la persona che lo ha proposto. Il giudice di rinvio giudica sui punti che furono oggetto dell'annullamento, con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. In ogni caso, se l'imputato viene condannato, deve essere pronunciata contro di lui condanna anche al pagamento delle spese dei precedenti giudizi, escluso quello di cassazione quando l'annullamento e' stato determinato dal suo ricorso.