Art. 545 (Annullamento parziale) Se l'annullamento non e' pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorita' di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. La corte di cassazione dichiara nel dispositivo quando occorre quali parti della sentenza rimangono in vigore. L'omissione di tale dichiarazione e' riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. La detta ordinanza puo' essere pronunciata d'ufficio, ovvero promossa con domanda del presidente del collegio che deve giudicare per rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo collegio, del pretore o della parte privata interessata. La domanda si propone con ricorso non soggetto ad alcuna formalita'.