(Codice di procedura penale-art. 545)
 
                              Art. 545 
 
                       (Annullamento parziale) 
 
  Se l'annullamento non e'  pronunciato  per  tutte  le  disposizioni
della sentenza, questa ha autorita' di cosa giudicata nelle parti che
non hanno connessione essenziale con la parte annullata. 
 
  La corte di cassazione  dichiara  nel  dispositivo  quando  occorre
quali parti della sentenza rimangono in vigore. L'omissione  di  tale
dichiarazione e' riparata dalla corte stessa in camera  di  consiglio
con ordinanza che deve  trascriversi  in  margine  o  in  fine  della
sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. La  detta
ordinanza puo' essere  pronunciata  d'ufficio,  ovvero  promossa  con
domanda del presidente del collegio che deve  giudicare  per  rinvio,
del pubblico ministero presso il medesimo  collegio,  del  pretore  o
della parte privata interessata. La domanda si  propone  con  ricorso
non soggetto ad alcuna formalita'.