(Codice di procedura penale-art. 546)
 
                              Art. 546 
 
        (Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio) 
 
  Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della corte  di
cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto  con  essa
decisa. 
 
  La sentenza del giudice di rinvio puo'  essere  impugnata  soltanto
per motivi non  riguardanti  i  punti  gia'  decisi  dalla  corte  di
cassazione ovvero per inosservanza  della  disposizione  della  prima
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