Art. 546 (Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio) Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa. La sentenza del giudice di rinvio puo' essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti gia' decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione della prima parte di questo articolo.